Circolare n. 32 del 28 marzo 1983 
Oggetto: Legge 2 agosto 1982, n 512. Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. 

parte 1

Sintesi della parte:
Sostanziali modifiche sono state apportate al regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. Circa il settore dell'imposizione indiretta, è prevista un'esclusione dall'attivo ereditario, oltre che dei beni mobili, anche dei beni immobili d'interesse artistico e storico; per poter godere di tale beneficio, l'erede deve presentare all'amministrazione per i beni culturali l'inventario dei beni, contenente la loro descrizione particolareggiata. Il competente organo del ministero attesterà, per ogni bene, l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge. Tale attestazione sarà presentata all'uff. Del reg. Contestualmente alla dichiarazione di successione e la sua assenza comporterà il pagamento dell'intera imposta salvo rimborso. Si decade da tale beneficio fiscale: In caso di alienazione entro il quinquennio dell'apertura della successione. Ed in caso di mutamento di destinazione degli immobili senza autorizzazione. Per mancato assolvimento degli obblighi di legge che consentano la prelazione a favore dello stato. Per tentativo di esportazione di beni mobili.
Testo:
La legge 2 agosto 1982, n. 512, pubblicata sulla G.U. 7 agosto 1982, n. 216, reca sostanziali modifiche al regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. Relativamente al settore della imposizione indiretta, viene prevista una più ampia esclusione dall'attivo ereditario dei cespiti di cui all'oggetto, una riduzione della imposta di successione per talune categorie di tali beni, una riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari di detti beni e infine la possibilità di soddisfacimento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali e INVIM nonché dei relativi accessori mediante cessione dei suddetti beni. Nell'esaminare analiticamente le norme contenute nella citata legge 2 agosto 1982, n. 512, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Articolo 4 - Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione. L'articolo 4 prevede:
  1. agevolazioni fiscali concernenti l'esclusione di beni di rilevante interesse culturale dall'attivo ereditario, apportando modifiche all'art. 11del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637;
  2. agevolazioni fiscali concernenti la riduzione del 50% dell'imposta relativa ad immobili di interesse culturale, integrando, conseguentemente, le disposizioni contenute nell'art. 18 del citato decreto presidenziale.
Il comma 1 dell'articolo in parola amplia notevolmente il concetto di non assoggettabilità ad imposizione fiscale già previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 - che indicava fra i beni non compresi nell'attivo ereditario le collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1giugno 1939, n. 1089 - inserendo, nell'anzidetta sfera di esclusione, anche quei beni che rivestano particolare interesse artistico, storico, documentario, come meglio precisati alle lettere a - b - c dell'articolo 1 della menzionata legge n. 1089.
A tale proposito, occorre rilevare che, nel concetto di cosa, secondo l'espressione letterale della legge numero 1089 del 1939, devono ritenersi compresi anche i beni immobili previsti dalla citata legge. Conseguentemente, nel novero dei beni per i quali è disposto il beneficio della esclusione dall'attivo ereditario, si ricomprendono, oltre ai beni mobili che rivestono un rilevante interesse culturale, anche i beni immobili che, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, rivestano particolare interesse artistico e storico.
Condizione imprescindibile per il godimento del beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario è comunque la esistenza del "vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, numero 1089", cioè di quell'insieme di obblighi che,per effetto di detta legge, gravano sul detentore del bene (gli obblighi concernenti la conservazione, integrità e sicurezza del bene, i limiti al potere di alienazione e, in generale, di trasmissione, i divieti di esportazione, gli obblighi per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di prelazione).
Il semplice avvio della procedura per la sottoposizione del bene al vincolo della riduzione d'imposta del 50% e non già quello dell'esclusione d'imposta, per il quale, come sopra rilevato, si rende appunto necessaria la preesistenza del vincolo stesso.
Per essere ammesso a godere del beneficio fiscale dell'esclusione d'imposta,l'erede, ai sensi del comma 2 dell'art. 4, deve presentare all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni indicati al comma 1, contenente la loro descrizione particolareggiata, con ogni notizia idonea alla loro identificazione. Il competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo le disposizioni di legge e le istruzioni impartite dal medesimo Dicastero, provvederà ad attestare, per ogni singolo bene compreso nell'inventario, l'esistenza delle caratteristiche previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, o dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.
I termini per la presentazione della dichiarazione di successione non vengono comunque interrotti; l'attestazione anzidetta dovrò pertanto,essere presentata dall'erede al competente Ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione, quindi entro il termine previsto per l'adempimento di quest'ultimo obbligo (6 mesi dalla data di apertura della successione).
Ove l'erede, per motivi indipendenti dalla propria volontà, non possa ottenere l'attestazione da parte del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali - a condizione, s'intende, che l'inventario sia stato presentato entro i termini prescritti - dovrà corrispondere, per l'intero, l'imposta, salvo ad ottenere successivamente il rimborso del maggiore tributo non dovuto. Se, comunque, l'attestazione perviene prima che l'Ufficio abbia notificato l'avviso di liquidazione,ugualmente potrà essere concesso il beneficio, senza che l'erede debba corrispondere la normale imposta ed ottenere successivamente il rimborso. L'articolo in esame prevede le seguenti ipotesi di decadenza dal beneficio fiscale dell'esclusione d'imposta:
  1. alienazione dei beni, in tutto o in parte, entro il quinquennio dall'apertura della successione. è da rilevare che la alienazione anche di un solo bene comporta la perdita del beneficio, con conseguenti pene pecuniarie su tutta l'imposta dovuta;
  2. il mutamento di destinazione degli immobili, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali. Permutamento di destinazione deve intendersi un mutamento compreso nell'ambito di una destinazione culturale del bene;
  3. il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati;
  4. il tentativo di esportazione non autorizzato di beni mobili.La decadenza comporta le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo in esame;i termini per il pagamento della comunicazione relativa all'avvenuta violazione, che l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali è tenuta a dare all'Ufficio del registro.
Per i beni mobili, il valore su cui dev'essere calcolata l'imposta dovuta e la relativa pena pecuniaria, nella ipotesi di decadenza dal beneficio, sarà determinato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, secondo le modalità indicate dall'art. 6, comma 4, della legge in esame.

parte 2

Sintesi della parte:
Sostanziali modifiche sono state apportate al regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. è prevista la riduzione del 50% dell'imposta di successione per i beni immobili d'interesse storico, artistico, militare, architettonico, monumentale caduti in successione. La disposizione si applica alle successioni apertesi dal 1/12/81; le condizioni previste per tale beneficio sono l'accertamento di tutte le caratteristiche richieste dalla legge e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione di tali beni. Tale beneficio deve ritenersi esteso anche all'imposta sulle donazioni, mentre si ritiene che non possa essere concesso il beneficio dell'esclusione. Nessun beneficio è previsto per le imposte ipotecarie e catastali, per cui restano confermate le normali misure d'imposta.
Testo:
La seconda parte dell'art. 4 della legge 2 agosto 1982 n. 512, dispone, con commi aggiuntivi all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, l'agevolazione fiscale della riduzione del 50% dell'imposta di successione per i beni immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione.
La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dall'1dicembre 1981.
Condizioni previste per ottenere il summenzionato beneficio fiscale sono:
  1. l'accertamento positivo delle caratteristiche stabilite dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089; tale accertamento positivo, comporterà, per la Sopraintendenza competente, l'obbligo di iniziare immediatamente l'iter perla sottoposizione del bene al vincolo, ai sensi del comma 12 dell'articolo in esame;
  2. l'assolvimento degli obblighi previsti per la conservazione e protezione dei beni caduti in successione che deve risultare ai sensi del comma 8 dell'articolo in esame, da certificazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali.
Per il beneficio fiscale della riduzione d'imposta sono previste le stesse ipotesi di decadenza stabilite per il beneficio dell'esclusione, con applicazione delle medesime sanzioni entro i medesimi termini di pagamento. La norma non fa menzione dell'applicazione dei benefici fiscali dell'esclusione e della riduzione d'imposta anche alle donazioni. è tuttavia da rilevare che, apportando l'articolo in esame, relativamente al secondo dei summenzionati benefici, ampliamenti all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, cui fa espresso rinvio l'art. 55 del citato D.P.R., il beneficio della riduzione d'imposta deve ritenersi esteso anche all'imposta sulle donazioni (s'intende, analogamente a quanto disposto per le successioni, per gli atti di donazione compiuti a partire dall'1 dicembre 1981) mentre si ritiene che non possa essere concesso il beneficio dell'esclusione, mancando nel contesto dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre1972, n. 637, un espresso rinvio all'art. 11.
La legge in esame non prevede nessun beneficio per le imposte ipotecarie e catastali, per cui restano confermate le normali misure d'imposta.

parte 3

Sintesi della parte:
Nell'ambito dell'imposizione indiretta è prevista la riduzione del 50% della normale aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti immobiliari di beni di interesse storico, artistico, archeologico. Condizione per conseguire l'agevolazione è la sussistenza del vincolo per tali immobili; nell'ipotesi di decadenza da tale agevolazione, oltre alla normale imposta, sono dovuti una soprattassa e gli interessi di mora. è prevista, inoltre, la possibilità per il contribuente di cedere allo stato, a scomputo totale o parziale delle imposte di successione, ipotecarie, catastali ed invim e dei relativi accessori, i beni d'interesse storico, artistico, archeologico, gli archivi, nonché opere di autori viventi di cui lo stato si è interessato all'acquisizione. Per l'agevolazione di cui trattasi è prevista una particolare procedura che ha inizio con la proposta di cessione contenente la descrizione dettagliata dei beni, e presentata al ministero ed all'uff. Del reg. Entro i termini per il pagamento delle relative imposte. L'amministrazione, con decreto formalizza l'accettazione stabilendo le condizioni e il valore della cessione. Tale decreto dovrà essere accettato dal contribuente.
Testo:
L'articolo 5 prevede, per i trasferimenti immobiliari di beni di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge n. 1089/1939, la riduzione al 50% della normale aliquota dell'imposta di registro, di cui all'art. 1 della tariffa, allegato A parte I al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634.
Condizioni per conseguire l'agevolazione sono:
  • se sussiste già il vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, la dichiarazione in atto degli estremi del vincolo in base alle risultanze dei registri immobiliari;
  • se il vincolo non sia stato ancora imposto, la presentazione, insieme all'atto da registrare, di un'attestazione del competente organo dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da cui risulti essere in corso la procedura di sottoposizione del bene al vincolo.
L'agevolazione è revocata, con conseguente obbligo del pagamento della normale imposta dovuta e degli interessi di mora, nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata la avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Qualora tuttavia il contribuente ottenga l'attestazione del vincolo oltre il limite di due anni per fatto non imputabile alla sua volontà, egli potrà successivamente chiedere il rimborso dell'imposta non dovuta.Nelle ipotesi di decadenza previste al comma 3, oltre alla normale imposta,sono dovuti una soprattassa pari al 30% dell'imposta stessa e gli interessi di mora.
è da rilevare che il beneficio di cui all'articolo in esame permane per il contribuente anche se il bene venga alienato dall'erede entro i cinque anni dall'apertura della successione.
Articolo 6 - Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari L'art. 6 della legge in trattazione (analogamente a quanto disposto dall'art. 7 per le imposte dirette), introduce una importante innovazione, prevedendo la possibilità, da parte del contribuente, di "cedere" allo stato, a scomputo totale o parziale delle imposte di successione, ipotecarie, catastali e INVIM (per quest'ultimo tributo, esclusivamente, ai sensi del penultimo comma dell'articolo in parola, nei casi d'acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari) e dei relativi accessori (interessi, soprattasse e pene pecuniarie):
  • i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1089/1939 e successive modificazioni e integrazioni;
  • gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963;
  • nonché, in deroga all'art. 1, ultimo comma, della legge n. 1089/1939, opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.
è innanzitutto da rilevare che l'espressione "cedere", usata nell'articolo in esame, dev'essere intesa non già come sinonimo di un atto avente natura contrattuale, bensì come una modalità di soddisfacimento dell'obbligazione tributaria, logicamente, in quanto tale, non tassabile ai fini dell'imposta di registro.
I beni mediante i quali è prevista tale modalità di pagamento devono essere comunque compresi nell'asse ereditario, ed essere liberi da qualsiasi vincolo che ne limiti la disponibilità.
Per l'agevolazione di cui trattasi, la norma prevede una particolare procedura, che ha inizio con la proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni e corredata da idonea documentazione, che il contribuente deve presentare al Ministero per i beni culturali e al competente Ufficio del registro.
Tale proposta deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutti gli eredi o dal legatario, e può essere fatta sia ai fini del pagamento dell'imposta principale, che dell'imposta complementare e relativi accessori eventualmente dovuti; essa va presentata entro i termini per il pagamento delle relative imposte, previsti dagli artt. 41 e 42 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, e interrompe i termini per il pagamento.
Vagliata la proposta, l'Amministrazione formalizza mediante decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, l'accettazione o il rifiuto.
Ove si verifichi la prima ipotesi, le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione e da notificarsi a tutti gli eredi (salvo, s'intende, se il bene per il quale è stata fatta la proposta sia stato assegnato per testamento ad un solo erede), sentita un'apposita commissione, istituita secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo in esame.
Il contribuente può chiedere, nella proposta di cessione, di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. Il contribuente ha facoltà:
  • di revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che dev'essere sottoscritto, a pena di nullità, da tutti gli eredi. In caso di revoca, dovranno essere corrisposti la normale imposta dovuta e gli interessi moratori;
  • di accettare le condizioni e il valore della cessione stabiliti con il decreto, notificando entro due mesi dalla data di notifica di quest'ultimo, al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione, che deve essere sottoscritta da tutti gli eredi. Per il perfezionarsi della cessione occorre, pertanto, una espressa accettazione del decreto ministeriale da parte del proponente, per cui il contribuente che non accetti, secondo le modalità previste dal comma 9 dell'articolo in trattazione, o abbia altrimenti revocato la propria proposta di cessione, ai sensi del comma 8 del summenzionato articolo, dovrà corrispondere la normale imposta e gli interessi moratori, come espressamente previsto dal comma 14 dell'articolo in esame.

parte 4

Sintesi della parte:
Nel caso di cessione allo stato di beni di interesse storico e artistico a pagamento delle imposte sui trasferimenti, il trasferimento di proprietà avviene: per i beni mobili alla consegna che deve avvenire entro i 30 giorni dalla notifica dell'accettazione da parte del proponente; per i beni immobili il trasferimento ha effetto dalla data in cui l'accettazione perviene alla amministrazione competente.
Costituiscono titolo per la relativa trascrizione il decreto ministeriale unitamente alla dichiarazione di accettazione. Ai fini della estinzione del debito tributario gli eredi devono produrre all'ufficio del registro, entro 60 giorni dall'accettazione, copia autentica della stessa e del decreto indicante il valore dei beni ceduti.
Testo:
Se la cessione ha per oggetto beni mobili, la consegna, che comporta, secondo i principi generali, trasferimento di proprietà, deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica della accettazione da parte del proponente.
Nel caso di cessione di beni immobili, ai sensi del comma 11 dell'articolo in esame, il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data in cui la dichiarazione di accettazione perviene all'Amministrazione competente. Costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo in parola e la predetta dichiarazione di accettazione.
Occorrerà, pertanto, procedere a due distinte formalità di trascrizione:
  1. una relativamente al trasferimento mortis causa del de cuius all'erede (o legatario);
  2. l'altra per il trasferimento del bene proposto in cessione, a soddisfacimento delle imposte dovute, dall'erede (o legatario) allo Stato. Se la cessione dei beni ereditari predetti avviene per il pagamento dell'imposta principale, le anzidette trascrizioni verranno operate contestualmente, in base allo stesso titolo. L'importo dell'imposta afferente la prima trascrizione, verrà computato, ai sensi del comma 1 dell'articolo in trattazione, nel valore del bene proposto in cessione, calcolato secondo le modalità di cui al comma 4.
Per la seconda trascrizione non sarà dovuta alcuna imposta, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635.
Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente Ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche dell'accettazione stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.
Ai sensi del comma 13 dell'articolo in esame:
  • qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza;
  • qualora il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.
Si precisa, a tale proposito, che nel caso in cui il contribuente abbia già corrisposto l'imposta principale in denaro, lo stesso potrà proporre la cessione dei summenzionati beni per il pagamento dell'imposta complementare. In tale ipotesi, se il valore del bene determinato dall'apposita Commissione prevista dal comma 4 dell'articolo 6 assorbe in tutto o in parte l'ammontare della imposta principale e complementare complessivamente dovute, al contribuente potrà essere rimborsata - interamente o per la differenza - la somma corrispondente alla imposta principale già versata. Passando ad esaminare l'ipotesi in cui la cessione non abbia luogo, si reputa opportuno precisare che tale eventualità può verificarsi per:
  • revoca della proposta di cessione da parte del contribuente, ai sensi del comma 8;
  • decadenza dal beneficio da parte del contribuente, per mancata accettazione espressa, con atto da notificare al Ministero per i beni culturali e ambientali entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, ai sensi del comma 9;
  • decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro delle Finanze, qualora l'Amministrazione non intenda acquisire il bene offerto in cessione.
Per concludere l'argomento, sull'articolo 6, si precisa infine, che la modalità di pagamento prevista dall'art. 6 potrà essere consentita anche per successioni apertasi anteriormente all'entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 512, fermo restando, s'intende, che la proposta di cessione dei beni debba essere effettuata entro i termini di pagamento delle relative imposte dovute, come previsto dagli artt. 41 e 42 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, richiamati all'art. 6, comma 2, della summenzionata legge.