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L'acquisizione dell'immobile abusivo al comune non impedisce la sanatoria...

Con sentenza n. 5172 dell'1 giugno u.s., il Tar del Lazio ha affermato che non determina preclusione al condono edilizio, in caso di acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, la semplice trascrizione del provvedimento sanzionatorio (così come non la determina neppure l'avvenuta immissione nel possesso del bene), dovendosi ritenere che l'acquisizione determina una situazione inconciliabile con la sanatoria solo quando all'immissione in possesso abbia fatto seguito o la demolizione dell'immobile abusivo oppure la sua utilizzazione a fini pubblici (C. Stato, sez. V, 25-10-1993, n. 1080).

La suddetta interpretazione si fonda sulle previsioni dell'art. 43, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 secondo cui l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

L'art. 39, comma 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prosegue il Tar, ha disposto, per le opere abusive divenute sanabili in forza della legge medesima, che “ il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra queste realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare, dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria …”, fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994. Il diritto di ottenere l'annullamento sussiste anche (ed è il caso di specie) nell'ipotesi di acquisizione gratuita al patrimonio del comune (ex art. 15, comma 3, Legge n. 10/1977).

Ne consegue che, a maggior ragione nell'ipotesi di favorevole conclusione del procedimento di sanatoria, per l'esercizio del diritto di cui sopra, “ non occorre la pronuncia di alcuna misura giudiziale, neanche nella forma del richiesto ordine di cancellazione”