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Detrazioni fiscali su ristrutturazioni edilizie e modifica dell'art.3 TU Edilizia

Con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del Fare), poi convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, il legislatore ha rivisto la definizione di "ristrutturazione edilizia" contenuta nel Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) eliminando all'art. 3, comma 1, lett. d) il riferimento alla "sagoma" dell'edificio. La nuova disposizione, quindi, fa rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia anche i lavori di demolizione e ricostruzione senza il mantenimento della sagoma originaria dell'edificio.

Certamente, come si è già avuto modo di osservare, la disposizione, oltre ad avere avuto un evidente notevole impatto in edilizia, ha esteso il campo di applicazione delle detrazioni fiscali del 50% e del 65%, prevedendo la possibilità di fruire della agevolazione anche in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio con modifica di sagoma, ipotesi precedentemente esclusa dalla norma (in quanto la modifica di sagoma comportava il riconoscimento dell’intervento come nuova costruzione e quindi esclusa dall’applicazione della detrazione fiscale in oggetto)

Recentemente, peraltro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare ha chiarito un aspetto fondamentale della norma, ovvero che in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, l'eliminazione, dalla predetta categoria di intervento edilizio, del riferimento alla sagoma, consente, sul piano urbanistico, anche lo spostamento di lieve entità del fabbricato in fase di ricostruzione, rispetto all'area di sedime originaria.

Ne consegue la possibilità di estendere le detrazioni del 50% e del 65% anche ad interventi che prevedono, addirittura, lo spostamento del fabbricato.