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Chiarimenti sul divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipo-catastali

L’Agenzia del Territorio fornisce i primi chiarimenti sul divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipo-catastali

 

L’agenzia del Territorio ha pubblicato, il 20 aprile u.s., la circolare n. 5/05, avente per oggetto “Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 1 commi 367 e seguenti – Disposizioni in tema di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e tutela della fede pubblica. Primi chiarimenti. pubblicato, il 20 aprile u.s., la circolare n. 5/05 avente per oggetto”.

 

I commi 367 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005) delineano una articolata disciplina in tema di utilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari acquisiti, anche per via telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi tenuti dagli Uffici dell'Agenzia del territorio

 

La circolare chiarisce che tale disciplina viene ad incidere non tanto sulle modalita' di espletamento dell'attivita' di acquisizione dei dati ipotecari e catastali (in Ufficio o per via telematica) - e quindi sul rapporto tra utente e Ufficio - quanto, piuttosto, sui rapporti che si instaurano a valle della fase acquisitiva del dato o dell’informazione, tra soggetto detentore del dato ipotecario o catastale acquisito e ulteriori potenziali soggetti fruitori del dato medesimo.

 

È la prima volta che, nel settore dei dati ipotecari e catastali, l’attenzione del legislatore si sposta dal momento dell’acquisizione del dato a quello dell’utilizzo successivo. Ed è proprio in considerazione della portata innovativa delle disposizioni in parola che l’Agenzia del Territorio ritiene opportuno fornire una prima serie di indicazioni di carattere generale sul piano interpretativo cui seguiranno ulteriori e più mirati interventi anche alla luce delle eventuali criticità o incongruenze che dovessero emergere in seguito all’impatto concreto della normativa sulla realtà operativa.

 

Circa l’individuazione della corretta portata dei divieti previsti con riferimento all’utilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali, la circolare in oggetto riporta alcuni interventi interpretativi, tra cui quelli dell’Avvocatura Generale dello Stato secondo cui “mentre è chiara la proibizione di  duplicazione e riproduzione simultanea su nastri o altri supporti e quella di elaborazione elettronica su dati memorizzati, incerta è l’ampiezza del divieto di commercializzazione delle informazioni”.

Lo stesso organo, ha poi evidenziato che “…poiché il concessionario del collegamento (che può essere un professionista o un’agenzia o ditta individuale) è naturalmente un soggetto che agisce nell’interesse di terzi, è ragionevole che ricavi un profitto dall’attività svolta a richiesta della sua clientela”.

 

Sulla base di tali premesse, la stessa Avvocatura conclude che “la commercializzazione dell’informazione va intesa in senso restrittivo come creazione, sullo stesso piano degli altri divieti di cui all’art. 8 del D.M. n. 8/92 (che stabilisce per l’utente il divieto di utilizzare le informazioni assunte tramite collegamento telematico per fini diversi da quelli inerenti la propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente, nonché di commercializzare, duplicare e riprodurre i dati ed i documenti desunti dagli archivi elettronici)”.

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Con specifico riferimento al divieto di commercializzazione sancito dal sopra citato articolo 8, l’ufficio del Coordinamento Legislativo Finanze ha sottolineato che “non dovrebbe rientrare nell’ambito del divieto l’attività che consiste nell’acquisire in via telematica i dati dalle Conservatorie e metterli a disposizione del soggetto per conto del quale l’acquisizione è stata effettuata, verso un corrispettivo comprensivo della tassa versata per la consultazione dei registri immobiliari”.

 

In tale contesto normativo, peraltro, l’eventuale violazione del divieto non sembrava configurare un illecito tributario suscettibile di comminatoria attraverso specifiche sanzioni fiscali.

 

La nuova normativa introdotta dal comma 367 dell’articolo 1 della legge n. 311/04 si innesta su tale complesso ed articolato quadro normativo ed introduce nell’ordinamento un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie acquisite dagli archivi degli uffici dell’Agenzia del Territorio. In base a tale comma, pertanto, la riutilizzazione commerciale dei suddetti dati deve ritenersi vietata e quindi rilevante dal punto di vista sanzionatorio e tributario.

 

La finalità sottesa all’introduzione del divieto in oggetto, conclude l’Agenzia del Terriotio, è duplice: esigenza di contrastare i fenomeni di elusione fiscale, e tutela della fede pubblica.

 

Per consultare il testo della circolare n. 5/05 

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/circ5_2005.pdf