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Alcuni chiarimenti sulla base imponibile delle imposte ipo-catastali

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sulla base imponibile delle imposte ipo-catastali

 

Con la circolare n. 25 del 30 maggio u.s. avente per oggetto “Conferimento di immobile – imposte ipotecaria e catastale – base imponibile” l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa la determinazione della base imponibile, ai fini dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso di conferimento in società di immobile gravato da passività.

 

L’Agenzia chiarisce che sulla base di quanto previsto nel T.U. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, DPR n. 347/90, le imposte dovute per la trascrizione e la voltura catastale sono commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile rilevante per le imposte ipotecaria e catastale, si rende necessario individuare a quale norma della disciplina dell’imposta di registro si debba fare riferimento. Al riguardo, prosegue l’Agenzia, l’imposta di registro e le imposte ipo-catastali sono autonome dal punto di vista impositivo e si caratterizzano per la diversità dell’oggetto. Mentre, infatti,  l’imposta di registro è dovuta per il trasferimento di ricchezza realizzato con l’atto tassato, le imposte ipo-catastali sono correlate ai servizi resi ai fini della circolazione dei beni, mediante la formalità della trascrizione e la voltura catastale.

 

Nel caso di conferimento di immobile o di diritto reale immobiliare, ai fini dell’imposta di registro, la base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 50 del T.U. dell’imposta di registro, laddove si afferma che “Per gli atti costituivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti diversi dalle società (…) aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società (…) nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all’esecuzione dell’aumento”. La sottrazione delle passività dal valore attribuito ai beni immobili conferiti, ai fini della determinazione della base imponibile rilevante per l’imposta di registro, si giustifica in quanto per questa fattispecie rileva il valore dell’operazione economica di trasferimento. La disposizione in esame, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, non sembra, però, trovare applicazione ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte ipo-catastali per le quali, contrariamente all’imposta di registro, rileva il valore intrinseco dell’immobile conferito. Si deve ritenere, pertanto, che, nell’ipotesi di conferimento in società di un bene immobile, la base imponibile delle imposte ipo-catastali sia determinabile in base agli articoli 43 e 51 del T.U. dell’imposta di registro, facendo, cioè, riferimento al valore venale in comune commercio del bene, al lordo delle eventuali passività.

 

Per consultare il testo della circolare 25/E

http://www.geonetwork.eu/leggi/circolare25e.pdf