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Riepilogo della situazione regionale in materia di condono edilizio

Riepiloghiamo la situazione regionale in materia di condono edilizio.

  • Liguria: resta valida la legge n. 5/2004 varata prima delle pronunce della Corte Costituzionale. Ricordiamo che il provvedimento prevede la sanabilità per gli ampliamenti di immobili che non eccedano i 450 metri cubi. Per le nuove costruzioni, invece, è consentita la sanatoria solamente per le unità abitative composte da edifici che non abbiano volumetria superiore ai 1500 metri cubi. Si prevede, inoltre, un incremento degli oneri concessori che varia a seconda della zona in cui l'abuso è stato commesso: 100% per la zona costiera; 50% per la zona retrocostiera e 20% per gli abusi commessi in zona montana. L'oblazione è incrementata, invece, del 10%;
  • Sardegna: resta valida la legge n. 4/2004 emanata prima delle sentenze della Consulta. Essa non prevede incrementi dell'oblazione e degli oneri concessori;
  • Valle d'Aosta: anche qui resta valida la legge n. 1/2004 che prevede un incremento del 100% degli oneri concessori;
  • Emilia Romagna: è stata la prima regione a varare la propria legge dopo la pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale. Il provvedimento (molto restrittivo)è stato approvato lo scorso 9 ottobre e prevede la non sanabilità:
  • per gli edifici che siano stati realizzati con l'aiuto di contributi pubblici erogati dopo il 1995;
  • per gli interventi posti in essere su unità abitative che siano già state oggetto di condoni precedenti (nel 1985 e nel 1994);
  • per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione che abbiano dato vita a nuove unità immobiliari;
  • i nuovi manufatti edilizi, fuori terra o interrati, che siano stati realizzati in difformità rispetto alle previsioni della legislazione urbanistica o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore al 31 marzo 2003.

Gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici, realizzate in conformità con le disposizioni di legge, ma in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, sono condonabili solamente nei casi in cui la cubatura:

  • non ecceda il limite del 10% per singola unità immobiliare;
  • non ecceda il limite dei 300 metri cubi per gli ampliamenti o le sopraelevazioni di edifici residenziali plurifamiliari, commerciali, ricettivi o ricreativi;
  • non ecceda il limite dei 100 metri cubi per gli ampliamenti degli edifici residenziali monofamiliari;
  • non ecceda il limite dei 200 metri cubi per gli edifici residenziali bifamiliari.

I suddetti limiti volumetrici vengono dimezzati nei centri storici e nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile.

La legge in oggetto prevede, inoltre, un incremento del 10% dell'oblazione ed il raddoppio del contributo di costruzione;

  • Provincia Autonoma di Bolzano: ha approvato la propria legge che prevede la possibilità di condonare le opere ultimate in zone edificabili e nel verde agricolo entro il 31 marzo 2003. La sanatoria è ammessa entro i 200 metri cubi e, per le parti comuni, non oltre il 20% della volumetria. E', inoltre, possibile presentare istanza di sanatoria edilizia anche per le opere ultimate entro il 24 ottobre 1973 ( data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale). Le opere abusive realizzate su aree soggette a vincolo possono conseguire la concessione edilizia in sanatoria, previo parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Viene chiarito, inoltre, che le domande eventualmente presentate in attesa della disciplina provinciale e sulla base della normativa nazionale vengono trattate alla stregua delle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge. L'art. 17 fa poi salva l'applicazione della normativa statale in merito agli effetti penali della presentazione delle domande;
  • Toscana: la legge approvata non consente la sanatoria per le nuove costruzioni ma consente solamente di ampliare quelle esistenti con il limite volumetrico di 100 metri cubi per ogni singola unità abitativa e di 200 nel caso di edifici con più unità. Viene inoltre fissato a 300 metri cubi il limite volumetrico per le attività agricole ed industriali. Gli ampliamenti non potranno superare il 30% della volumetria originaria e nelle zone agricole non si potrà cambiare la destinazione d'uso di un immobile prima di 20 anni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto. Viene, infine, previsto un incremento del 10% dell'oblazione e del 100% degli oneri di urbanizzazione. L'art. 6 del provvedimento chiarisce, inoltre, che sono assoggettate alla nuova disciplina anche tutte le istanza di sanatoria edilizia presentate prima della sua entrata in vigore.

Per le altre regioni sono in corso di approvazione i relativi progetti di legge.