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La Consulta si è pronunciata in materia di condono edilizio

La Consulta si è pronunciata in materia di condono edilizio

 

La Corte Costituzionale, con alcune sentenze che verranno pubblicate tra qualche giorno, si è pronunciata su sette leggi regionali in materia di condono edilizio.

 

Tra queste, quelle di Campania, Emilia Romagna e Marche pare, da indiscrezioni, che abbiano subito un annullamento solo parziale. Le leggi di Lombardia, Veneto, Toscana e Umbria, invece, sarebbero state giudicate costituzionalmente legittime.

 

Ricordiamo, brevemente, i punti fondamentali, oggetto di esame da parte della Consulta, dei provvedimenti delle Regioni suddette.

 

Campania: la legge n. 10/04 è stata emanata dopo il 12 novembre 2004, termine ultimo concesso alle Regioni per varare le proprie leggi in materia e prevede la sanabilità per ampliamenti che abbiano comportato un ampliamento del manufatto inferiore al 15% della volumetria originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 mc. Per le nuove costruzioni, a condizione  che siano conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, il limite volumetrico è di 250 mc per singola richiesta, purchè la costruzione non superi i 600 mc complessivi. Il limite è ridotto al 5% della volumetria originaria (a condizione che l'ampliamento non superi i 100 mc complessivi) per gli abusi già oggetto di sanatoria.

 

Emilia–Romagna: la legge n. 23/04 consente la sanatoria per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di edifici, realizzate in conformità con le disposizioni di legge, ma in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, se la cubatura non eccede i seguenti limiti:

 

a) 10% per singola unità immobiliare;

b) 300 mc per gli ampliamenti o le sopraelevazioni di edifici residenziali plurifamiliari, commerciali, ricettivi o ricreativi;

c) 100 mc per gli ampliamenti degli edifici residenziali monofamiliari;

d) 200 mc per gli edifici residenziali bifamiliari.

 

Lombardia: la legge n. 13031/04 consente la sanabilità per ampliamenti sanabili entro il limite volumetrico del 20% o dei 500 mc. Presupposto è la conformità con gli strumenti urbanistici;

 

Marche: consente la sanabilità per nuove costruzioni non residenziali fino a 150 mq; per gli edifici residenziali il limite volumetrico per gli ampliamenti e le nuove costruzioni è di 200 mc per singola costruzione, comprese le pertinenze. Per gli edifici non residenziali il tetto massimo è di 150 mq.

 

Toscana: prevede la non sanabilità delle nuove costruzioni ma solo l'ampliamento di quelle esistenti con il limite volumetrico di 100 mc per ogni singola unità abitativa e di 200 mc per edifici con più unità. Viene fissato a 300 mc il limite volumetrico per le attività agricole ed industriali. Gli ampliamenti non possono superare il 30% della volumetria originaria e nelle zone agricole non si può cambiare la destinazione d'uso di un immobile prima di 20 anni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto.

 

Umbria: la legge n. 21/04 prevede che sono sanabili le nuove costruzioni e ampliamenti fino a 45 mq in caso di unità immobiliari destinate ad abitazioni del proprietario che vi risiede stabilmente alla data di entrata in vigore della legge.

 

Veneto: la legge n. 21/04 esclude la possibilità di sanatoria per le nuove costruzioni (salvo che si tratti di pertinenze prive di autonoma funzionalità quali, ad es., garage o tettoie). Il tetto massimo è, comunque, di 300 mc. Quanto agli ampliamenti, se questi siano relativi ad immobili a destinazione abitativa, direzionale, turistico alberghiera o commerciale, la sanatoria è ammessa purchè l'ampliamento non superi il 30% della volumetria originaria fino ad un massimo di 450 mc. Per le costruzioni a destinazione industriale, artigianale ed agricola, invece, la sanatoria sarà possibile solamente per gli ampliamenti che non superino il 20% della superficie coperta, sino ad una massimo di 450 mq di superficie lorda di pavimento.