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La Consulta dichiara illegittima la legge Siciliana sul condono edilizio

La Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge Siciliana sul condono edilizio

 

Con la sentenza n. 39 dell’8 febbraio u.s., la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito ad alcuni articoli della legge della Regione Sicilia n. 4/2003 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) affermando che la tutela dei vincoli paesaggistici ed ambientali prevale sulle ipotesi di condono edilizio.

 

La legge Regionale n. 17/1994 (Provvedimenti per la prevenzione dell' abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti) prevedeva che qualora l' opera abusiva fosse stata costruita in zona soggetta a vincoli speciali a tutela del territorio, di beni culturali e ambientali fosse necessario nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, precisando che “Il nulla osta dell' autorità  preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all' ultimazione dell' opera abusiva”.

 

La successiva legge n. 4/03 ha, invece, stravolto questo principio affermando che il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva.

 

La Consulta, non condividendo questo assunto ha, pertanto, nella sentenza in oggetto, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 11, della legge stessa, laddove introduce tale previsione. La Corte, pertanto, invita il legislatore regionale al pieno rispetto dei principi affermati dalle leggi statali in materia (tra cui l’articolo 32, comma 27 della legge n. 326/03), che affermano la chiara necessità del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo anche quando si tratti di sanare abusi commessi in data anteriore all’apposizione del vincolo stesso.

 

Per consultare il testo della sentenza n. 39/2006

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/sent39_06.pdf