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Decreto Sviluppo - novità in materia di patto di famiglia

Il Decreto Legge sviluppo, approvato in Consiglio dei Ministri ed ora in attesa di pubblicazione, reca novità anche in materia di patto di famiglia, ampliando l’applicazione dell’istituto, nato da qualche anno nel nostro ordinamento al fine di permettere e favorire il passaggio generazionale dell’azienda o delle partecipazioni societarie.

All’art.8 del decreto, infatti, vengono inserite alcune modifiche agli artt.768 e seguenti che regolano, nel codice civile, il patto di famiglia.

 In particolare questo il testo dei commi che si occupano del patto di famiglia:

a) all’articolo 768-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie. In tal caso, l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie nomina nel contratto un terzo, al quale si applicano le disposizioni di cui al quinto e al sesto comma di questo articolo. L’assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie, nei limiti posti dall’articolo 784, primo comma. L’accettazione del beneficiario così designato, resa nelle forme di cui all’articolo 768-ter, rende irrevocabile la designazione e il suo rifiuto, in assenza di ulteriori designazioni, produce effetti equivalenti all’apertura della successione dell’imprenditore, relativamente a tutti i beni oggetto del contratto. Tra la morte dell’imprenditore e l’accettazione del beneficiario o il verificarsi di uno degli eventi di cui al secondo comma, l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del terzo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del terzo o nell’interesse degli stessi. Il terzo dovrà amministrare l’azienda o le partecipazioni societarie e i relativi frutti secondo le indicazioni contenute nel contratto, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico ed evitando situazioni di conflitto di interessi. Il terzo dovrà render conto del suo operato ai soggetti indicati al terzo comma”;

b) l’articolo 768-quater è sostituito dal seguente: “768-quater. Al contratto possono partecipare anche il coniuge, tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie, e il terzo di cui al terzo comma dell’articolo 768-bis. Qualora al contratto non partecipino tutti i legittimari di cui al primo comma l’imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie deve notificare loro, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il relativo contenuto, affinché possano aderirvi nelle forme di cui all’articolo 768-bis. Nel caso previsto dal secondo comma, l’azienda o le partecipazioni societarie dovranno essere oggetto di relazione giurata di un esperto, designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società o l’impresa, contenente la descrizione dei beni e l’attestazione del loro valore. L’esperto risponde dei danni causati ai terzi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, o lo stesso imprenditore o il titolare di partecipazioni societarie, devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. Qualora la liquidazione di cui al precedente comma avvenga ad opera dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie tutti i beni assegnati con il contratto, secondo il valore ivi attribuito, sono imputati alle quote di legittima spettanti ai rispettivi assegnatari; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”;

c) all’articolo 768-sexies, il primo comma è sostituito dal seguente: “All’apertura della successione dell’imprenditore i legittimari esistenti alla conclusione del contratto che non vi abbiano partecipato possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma dell’articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.”;

d) l’articolo 768-septies è abrogato”.

Se la riforma entrerà in vigore dunque si potrà anche fare un patto che abbia decorrenza posticipata, persino successiva alla morte dell’imprenditore (in tal caso con la nomina di un terzo gestore).

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