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L'Agenzia del Territorio interviene sugli agli aumenti delle imposte ipo-catastali e di bollo

L’Agenzia del Territorio fornisce i primi chiarimenti in relazione al D.L. n. 7/05.

 

Il 4 febbraio u.s. l’Agenzia del Territorio ha emanato la circolare n. 1/2005 contenente i primi chiarimenti sugli aggiornamenti degli importi fissi delle imposte ipotecaria, di bollo, della tassa ipotecaria e dei tributi speciali catastali, come previsti dall’art. 7 del D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005.

 

Con riferimento specifico all’imposta di bollo per le note di trascrizione, rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, si chiarisce che tale disposizione non riguarda le formalità derivanti dalla trasmissione con procedure telematiche delle dichiarazioni di successione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, procedura, peraltro, ad oggi non ancora attivata. L’imposta è dovuta all’atto della richiesta di formalità. L’assolvimento del tributo in oggetto avviene in modo virtuale mediante pagamento presso il competente ufficio dell’Agenzia del Territorio.

 

Con riferimento ai “certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, l’imposta, di importo forfetario, è pari a € 85,00”. La circolare precisa, però, che essa è correlata ad una procedura al momento non ancora attivata.

 

Relativamente alle decorrenze degli effetti degli aumenti è interessante notare come la circolare preveda che per quanto riguarda, in particolare, “l’imposta ipotecaria in misura fissa,… i nuovi importi hanno effetto per le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione eseguite dal 1° febbraio 2005 e per le domande di annotazione presentate (depositate) e per le certificazioni richieste, a decorrere dalla data stessa”.

Benché non si faccia specifico riferimento alle dichiarazioni di successione sembrerebbe concretarsi la possibilità di tener conto, anche per l’imposta ipotecaria, della data di presentazione della dichiarazione stessa e non della data di apertura della successione (criterio fino ad oggi seguito per la tassa ipotecaria e l’imposta di bollo).

 

Una lettura più approfondita del testo della circolare ci porta, tuttavia, a sostenere una diversa impostazione: il testo fa, infatti, espresso riferimento “all’imposta ipotecaria in misura fissa, per cui sono competenti gli uffici di questa Agenzia”: se, cioè, competente a ricevere l’imposta ipotecaria è l’Agenzia del Territorio (è il caso degli atti di fusione che prevedano il trasferimento di immobili alla società incorporante) a rilevare non è la data di formazione dell’atto bensì la data di esecuzione della formalità. Laddove, invece, competente a ricevere il pagamento dell’imposta ipotecaria sia l’Agenzia delle Entrate (ed è il caso delle dichiarazioni di successione) ai fini dell’operatività dell’aumento rileva la data di formazione dell’atto (per le successioni data di apertura della successione): l’aumento opererà pertanto solo per le successioni che si siano aperte in data successiva al 1° febbraio 2005.

 

Per consultare il testo del D.L. n. 7/05

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/DL 6.pdf