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Corte di Cassazione - sentenza 8352/2012 - si alla diseredazione testamentaria

Con sentenza n.8352 del 25.05.2012 la Corte di Cassazione si esprime in materia di validità di testamento che prevede la diseredazione di un soggetto.

In contrasto con la precedente giurisprudenza che riteneva che, ai sensi dell’art.587 c.c., il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse e che per disposizione non poteva intendersi la semplice diseredazione, oggi la S.C. afferma con chiarezza, nella sentenza suddetta, che: «Il "disporre" di cui all'articolo 587, primo comma, c.c., può … includere, non solo una volontà attributiva o una volontà istitutiva, ma anche una volontà ablativa e più esattamente, destitutiva. … ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se non "attributiva" e anche se non prevista nominatim dalla legge, può dunque costituire un valido contenuto del negozio testamentario, solo se rispondente al requisito di liceità e meritevolezza di tutela e se rispettosa dei diritti dei legittimari. L'ammissibilità della clausola diseredativa, quale autonoma disposizione negativa, appare, infine, in linea con l'ampio riconoscimento alla libertà e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore».