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Applicazione della esenzione ex art. 3 D.Lgs. 346/90 per associazioni non riconosciute

Recentemente il Notariato, attraverso il suo Centro studi, chiarisce un aspetto molto dibattuto in materia successoria ovvero la possibilità di applicare l’esenzione di cui all’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 346/1990 alle associazioni non ancora riconosciute.
Premesso infatti che, ai sensi della normativa in materia di imposte successorie, “I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma precedente, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma” , è bene chiarire se l’associazione può chiedere l’esenzione dall’imposta di successione anche se il provvedimento di riconoscimento non è ancora stato emesso o se tale riconoscimento avrebbe dovuto sussistere già al momento della morte del de cuius.
Sul punto il Ministero ha già chiarito che è ininfluente il fatto che il nuovo ente, che riceve il lascito successorio, possa o meno considerarsi fondato e riconosciuto alla data di apertura della successione; occorre però chiedersi se, ai fini fiscali, lo debba essere alla data prevista per la presentazione della denuncia di successione. In tal senso si esprime la norma di cui all’art. 31, lettera h) del D.lgs. 346/1990, in base alla quale il termine per la presentazione della dichiarazione di successione per gli enti non ancora riconosciuti, purché la domanda di riconoscimento sia stata inoltrata entro un anno dall’apertura della successione, decorre dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento stesso.
In questo caso, dunque, per la presentazione della dichiarazione è previsto un termine diverso da quello ordinario, legato all’ottenimento del requisito del riconoscimento. Quindi, in queste ipotesi, al momento della presentazione della denuncia, l’ente sarà già riconosciuto e potrà fruire dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 2 su menzionato.
Comunque, conclude lo Studio “pure nell’ipotesi in cui la richiesta di riconoscimento sia stata presentata oltre il termine di un anno dall’apertura della successione, e il riconoscimento stesso non sia ancora intervenuto alla data di presentazione della dichiarazione, dovrebbe ritenersi applicabile, seppur sotto condizione, l’art. 3 del d.lgs. 346/1990.
Infatti, in ragione del rinnovato assetto sostanziale derivante dall’abrogazione degli articoli 600 e 786 c.c. - ispirato dalla volontà di eliminare l’onere per le associazioni di ottenere la personalità giuridica ai fini di acquistare l’eredità e il legato –la dottrina ritiene che l’acquisto dell’eredità da parte di un ente non riconosciuto debba comunque considerarsi risolutivamente condizionato all’ottenimento del requisito del riconoscimento… (…)…Seguendo questo ragionamento, si deve altresì ritenere che il mancato ottenimento del requisito del riconoscimento costituisca un evento sopravvenuto che dà luogo all’applicazione dell’imposta in misura superiore e che s’imponga, in tal caso, l’obbligo di denunciarlo ai sensi dell’art. 28 comma 6 del D.lgs. 346/1990”