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Risoluzione AE 20 del 14 febbraio 2014 - tassazione delle risoluzioni per mutuo consenso delle donazioni

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n.20 del 14 febbraio u.s. si occupa di analizzare e stabilire la “Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione – articolo 28 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 67 e 68 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.”
In modo particolare l’agenzia stabilisce la tassazione dovuta nel caso di risoluzione per ‘mutuo consenso’, senza previsione di alcun corrispettivo, di un atto di donazione di immobili.
La premessa da cui parte è che “il contratto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ concretizza un atto autonomo rispetto al precedente, dotato di una propria causa, che viene stipulato dalle parti con lo scopo di eliminare un precedente contratto, qualunque sia la causa di quest’ultimo. Per effetto della conclusione dell’atto risolutivo, che ha efficacia retroattiva, dunque, gli effetti prodotti dall’originario contratto sono eliminati, per volontà delle parti, ab origine”.
Fatta tale premessa, ai fini fiscali, per quanto riguarda la tassazione da applicare al negozio risolutorio, fermo restando il principio sancito dall’articolo 20 del TUR, secondo cui l’imposta di registro deve essere applicata in considerazione degli effetti giuridici prodotti dagli atti presentati per la registrazione, si ritiene che, in relazione all’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ come sopra definito, trovino applicazione le previsioni recate dall’articolo 28 del TUR che detta la disciplina prevista, ai fini dell’imposta di registro, per la risoluzione dei contratti.
L’Agenzia conclude precisando che “Tenuto conto dell’effetto eliminativo che esplica l’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’, si ritiene che tale fattispecie non integra il presupposto per l’applicazione della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al TUR, e la consegna dell’immobile all’originario proprietario non assume rilievo ai fini dell’imposta proporzionale di registro.
Analogamente l’atto di risoluzione per ‘mutuo consenso’ afferente ad un atto di donazione per il quale non è previsto, come nel caso di specie, alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.
Considerato poi l’effetto retroattivo prodotto dalla risoluzione convenzionale per ‘mutuo consenso’, che elimina ab origine gli effetti prodotti dal primo contratto, si precisa, infine, che per la risoluzione per ‘mutuo consenso’ relativa ad un atto di donazione avente ad oggetto un diritto reale immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate nella misura fissa di euro 200.”