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Cass. Civ. 7069/2014 - beni in comproprietà col coniuge e esclusione agevolazione prima casa

La Sezione Tributaria della Cassazione con sentenza 7069 del 26 marzo 2014 ha chiarito che il beneficio fiscale c.d. prima casa non spetta al contribuente che abbia altro immobile in comproprietà con il coniuge sito nel comune ove è ubicato quello da acquistare, restando irrilevante, ai fini della concessione della predetta agevolazione, tanto il regime patrimoniale dei coniugi, quanto la condizione di separazione di fatto tra i medesimi.

Queste le conclusioni della Corte. “A norma dell'art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nota II-bis lett. b), infatti, per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari: «di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui sia situato l'immobile da acquistare». In costanza di contitolarità dei menzionati diritti reali su un immobile sito nel comune ove è ubicato quello da acquistare, il beneficio fiscale è, dunque, precluso, a prescindere dalla scelta del regime patrimoniale dei coniugi: il riferimento alla “comunione con il coniuge” senza ulteriore qualificazione depone univocamente in tal senso, tanto più che la distinzione circa il titolo della comunione stessa viene operata nella successiva lett. c) della medesima nota II-bis della Tariffa per escludere l'accesso all'agevolazione a chi ne abbia, in precedenza fruito in riferimento all'intero territorio nazionale”

In sostanza la norma fa riferimento al regime di comunione comprendendo quindi anche quella ordinaria che opera in tutti i casi di contitolarità e non limitandosi alla comunione legale tra coniugi.