Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Redazione inventario successivo al termine di presentazione e rettifica presunzione del 10%

Una delle norme fisse del nostro regime tributario in materia di successioni riguarda la applicazione della presunzione del 10% in aumento all’imposta singolarmente dovuta che tenga conto del denaro, gioielli e mobilia nella disponibilità del de cuius nelle sue case di abitazione. Presunzione peraltro vincibile, dice la norma, con la predisposizione di inventario analitico redatto ai sensi del codice civile.

Recentemente detta norma è stata oggetto di approfondimento da parte della Agenzia delle entrate nella analisi di un caso concreto.

Questo il caso:

Deceduto Tizio i chiamati all’eredità hanno redatto e depositato la denuncia di successione senza accettare tuttavia l’eredità, neppure tacitamente in quanto non nel possesso dei beni ereditari. Successivamente al termine annuale per la presentazione ed alla effettiva presentazione della dichiarazione i chiamati hanno deciso di accettare con beneficio d’inventario, procedendo quindi a far redigere idoneo e regolare inventario dell’eredità. A seguito di detto inventario gli eredi hanno depositato una denuncia integrativa/modificativa, inserendo i beni e valori dell’inventario e chiedendo la disapplicazione della presunzione del 10% e quindi la riliquidazione dell’imposta stante la pendenza del termine per il relativo pagamento.

L’Agenzia delle Entrate in detto caso ha però contestato la possibilità che l’inventario possa essere utilizzato per non applicare la presunzione del 10% in quanto redatto dopo l’anno dal decesso, ritenendo peraltro che, in base all’art. 28 comma 6 dell’imposta sulle successioni, la dichiarazione sostitutiva o integrativa, non possa far rideterminare l’imposta qualora il ricalcolo sia più favorevole ai chiamati.

Ora, detta scelta dell’AE è stata criticata dal notariato che, nella sua analisi degli istituti giuridici e fiscali, ha approfondito la questione giungendo a soluzioni diverse.

Premesso infatti che la redazione dell’inventario, laddove conforme alle prescrizioni di cui all’art. 769 c.p.c. consente anche di superare la presunzione, prevista dall’art. 9 del TUS, di appartenenza all’attivo ereditario di denaro gioielli e mobilia per un valore pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, è altrettanto vero che detta previsione non ha alcun limite temporale e vale quindi anche oltre la scadenza annuale.

Poiché infatti l’accertamento di imposta si conclude con l’emissione della cartella di pagamento la dichiarazione di successione è emendabile finché non intervenga un avviso di accertamento di maggior valore e detta modifica si applica nel caso di correzioni in aumento, che in diminuzione, dei valori inizialmente dichiarati.