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Ravvedimento operoso nelle successioni: novità 2016

Il legislatore mette nuovamente le mani nei calcoli del ravvedimento operoso anticipando al 1.1.2016 (comma 133 dell'articolo 1 della Legge n. 208/1) le modifiche al calcolo introdotte dagli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 158/15.

In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è la seguente:

"Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

In sostanza per i primi 90 giorni la sanzione minima è portata dal 30% al 15%

Riepilogando:

- per i versamenti entro 14 giorni dall'omissione le sanzioni diventano pari allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo
- per i versamenti entro 30 giorni dall'omissione le sanzioni diventano pari all'1,5% (1/10 del 15%)
- per i versamenti entro 90 giorni dall'omissione le sanzioni diventano pari all'1,67% (1/9 del 15%)
- per i versamenti entro l'anno le sanzioni restano pari al 3,75% (1/8 del 30%)
- per i versamenti entro i due anni le sanzioni restano pari al 4,29% (1/7 del 30%)
- per i versamenti entro i cinque anni le sanzioni restano pari al 5,00% (1/6 del 30%)

Inoltre, la sanzione minima per tardiva presentazione della successione (nel caso in cui non ci sia imposta di successione) passa da Euro 258 a Euro 250.