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Cassazione n.8519/2016 - si allla revoca della rinuncia da parte dei creditori dell'erede se dimostrano un interesse qualificato

La Cassazione, con sentenza n.8519 del 29 aprile u.s., ha chiarito la applicabilità dell’art.524 c.c che prevede che il creditore dell’erede, laddove danneggiato dalla sua rinuncia all’eredità, possa impugnarla.

La Cassazione in particolare ha precisato che il creditore potrà contestare che il suo debitore abbia rinunciato a un’eredità la cui accettazione avrebbe incrementato il suo patrimonio ed ottenere quindi la revoca di detta rinuncia, qualora la rinuncia comporti un «danno sicuramente prevedibile» per il creditore «nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.

Presupposti dell’azione di cui all’articolo 524 del Codice civile sono infatti non solo che la rinunzia all’eredità effettuata dal debitore rappresenti un pregiudizio per i suoi creditori ma anche che la garanzia rappresentata per i creditori dal patrimonio del debitore si riveli insufficiente.

Al contrario la Cassazione ha chiarito la irrilevanza del fatto che il debitore rinunciante abbia un intento fraudolento nel porre in essere la rinuncia o che, a seguito della rinuncia, l’eredità sia stata accettata da ulteriori chiamati o sia stata ad essi devoluta per effetto del meccanismo dell’accrescimento che si ha in caso di chiamata in quote eguali.