Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Importanti modifiche in tema di lesione della quota legittima

L’emendamento al decreto sulla competitività introduce importanti modifiche in tema di lesione della quota legittima

 

L’emendamento al decreto legge sulla competitività introduce il comma 4-nonies all’articolo 2, in materia di diritto ereditario, in particolare con riferimento alla tutela dei legittimari in caso di lesione della quota legittima, ai quali viene riconosciuta, per ripristinare il diritto leso, l’azione di riduzione.

 

Con le modifiche introdotte resta salvo il diritto del legittimario di agire in riduzione. Una volta però che tale azione sia stata esperita, si pone il problema di vedere effettivamente soddisfatta la quota che gli spetta. Sotto la vigenza dell’attuale disciplina, il legittimario può agire in restituzione nei confronti del proprietario dei beni donati, mentre, in base alle modifiche apportate al decreto sulla competitività, il legittimario conserva il potere di agire in restituzione purchè non siano decorsi vent’anni dalla donazione. L’articolo 563 del codice civile viene, pertanto, modificato in questi termini: “Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati, e non sono trascorsi vent’anni dalla donazione, il legittimario ………… può chiedere ai successivi acquirenti ………… la restituzione degli immobili”. Pertanto, trascorsi 20 anni dalla donazione, coloro che abbiano acquistato i beni donati, possono stare sicuri di non venir convenuti con azioni di restituzione dei beni donati al loro alienante dal de cuius. 

 

Lo stesso principio vale per le ipoteche e qualsiasi altro peso che il donatario abbia impresso sui beni immobili o mobili registrati che siano stati oggetto di donazioni lesive della quota legittima.

L’articolo 561 del codice civile prevede, nell’attuale formulazione, che gli immobili restituiti in conseguenza dell’azione di riduzione, sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia gravati. La modifica apportata al decreto sulla competitività prevede, invece, che i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione. In questo caso resta, però, salvo, il diritto di credito del legittimario verso il donatario, pari al minor valore dei beni causato dai pesi che li gravano.

 

L’innovazione più rivoluzionaria è, però, quella che prevede la sospensione (e quindi la non decorrenza) del termine di 20 anni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante, che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. La sospensione cessa se l’opposizione non viene rinnovata trascorsi 20 anni dalla sua trascrizione.