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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate circa il regime fiscale delle dichiarazioni di successione

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al regime fiscale delle dichiarazioni di successione

 

Con la Risoluzione n. 6 del 9 gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza di interpello avente per oggetto “Imposta ipotecaria e catastale in misura fissa – Successioni presentate dopo il 1° febbraio 2005”.

 

Come è noto, l’articolo 7 del D. L. n. 7/2005 ha modificato il comma 300 della legge n. 311/2004, prevedendo, a decorrere dal 1° febbraio 2005, l’aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, da €129,11 a € 168,00, “per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data”.

 

Come osserva l’Agenzia, il citato comma 300 non contiene alcun riferimento specifico alle dichiarazioni di successione. Ciononostante, deve ritenersi che il regime delle imposte ipotecarie e catastali dovute sulla base delle dichiarazioni di successione, è condizionato dalla circostanza che le stesse siano o meno dovute congiuntamente con l’imposta di successione. Invero, prosegue la circolare, le imposte ipotecarie e catastali dovranno essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione, essendo quest’ultimo evento il fatto generatore del tributo ipotecario, ovviamente nel caso in cui con l’apertura della successione sia dovuta anche l’imposta sulle successioni.

 

Poiché l’articolo 1 del Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali (D. Lgs. n. 347/90) assoggetta all’imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, ecc.) eseguite nei pubblici registri immobiliari e l’articolo 10 assoggetta all’imposta catastale le volture, quando non è dovuta l’imposta sulle successioni (successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001), le imposte ipotecarie e catastali sono dovute nella misura prevista alla data in cui dette formalità sono richieste, vale a dire quella di presentazione della dichiarazione di successione.

 

Pertanto, per le dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1° febbraio 2005, per le quali non è dovuta l’imposta sulle successioni (quelle aperte a partire dal 25 ottobre 2001, data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 2001, n. 383, che ha soppresso l’imposta), si applicano le nuove misure fisse delle imposte ipotecaria e catastale a prescindere dalla data di apertura della successione.

 

Invece, per le successioni presentate dopo il 1° febbraio 2005, ma apertesi prima del 25 ottobre 2001, per le quali è ancora dovuta l’imposta sulle successioni, continua ad applicarsi il criterio per cui le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura fissa devono essere liquidate sulla base delle norme in vigore alla data di apertura della successione.

 

Per consultare il testo della risoluzione

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/risol6_2006.pdf