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Approvata la legge sui Patti di famiglia

Approvata la legge sui Patti di famiglia

 

Il 31 gennaio u.s. il Senato ha approvato, in via definitiva, la legge contenente “Modifiche al Codice Civile in materia di patto di famiglia”.

 

Da quanto stabilito negli articoli di questo provvedimento, si evince che non sussiste più il divieto di stipulare patti ereditari che abbiano ad oggetto un’azienda o partecipazioni al capitale di società. Sarà, cioè, possibile, stipulare dei contratti che trasmettano, tra i familiari, attività economiche che appartengono ad uno di essi.

 

Il Codice Civile, all’articolo 458, pone il divieto di stipulare patti successori, ovvero convenzioni con cui un soggetto disponga della propria successione. L’art. 1 della nuova legge dispone, però, che da tale previsione siano esclusi i patti di famiglia.

 

L’articolo 2 della legge fornisce la definizione di patto di famiglia come il “contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”.

 

Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

 

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore della quota di legittima loro spettante, a meno che i contraenti non stabiliscano che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura.

 

La legge dispone, inoltre, che, all’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento di una somma di importo pari al valore della quota di legittima loro spettante. L’inosservanza di tali disposizioni costituisce motivo di impugnazione del patto di famiglia.

 

E’, infine, possibile, per i soggetti che hanno concluso il patto, scioglierlo o modificarlo. Due sono le modalità prospettate per procedervi:

 

1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;

 

2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.

 

Per consultare il testo della legge

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/pattodifamiglia.pdf