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Conversione in legge del DL 262/06: primi dubbi interpretativi

Con la conversione in legge del D.L. 262 il legislatore ha previsto la reintroduzione dell’imposta di successione secondo le disposizioni del testo unico nella formulazione vigente alla data del 24 ottobre 2001, ovvero nella redazione precedente all’entrata in vigore della Legge 383/2001 abrogativa dell’imposta.

Tale formulazione che, per reintrodurre la tassa, prende le mosse dalla normativa vigente in data antecedente al 24 ottobre 2001 si presta però a diverse interpretazioni e a dubbi notevoli.

Ci si chiede infatti se la disposizione per cui si deve applicare il testo Unico 346/1990 come era in vigore alla data suddetta riguardi le sole previsioni inerenti l’imposta di successione oppure le disposizioni di tutto il testo unico. Sono infatti evidenti le differenze che conseguono alle due diverse interpretazioni in termini di disciplina in concreto applicabile.

In particolare ci si chiede se la modifica al T.U. introdotta con L.326/2003 che stabiliva il nuovo termine per la presentazione della successione di un anno (modificando la previgente previsione che fissava tale termine a sei mesi) possa ritenersi ancora applicabile alla luce dell’entrata in vigore della legge di conversione oppure debba essere ritenuta abrogata dalla legge stessa (che, si ribadisce, reintroduce l’imposta secondo la normativa di cui al TU vigente prima del 24 ottobre 2001).

È evidente l’implicazione di carattere pratico di tale differente interpretazione: se infatti si considera la nuova previsione come abrogativa di tutte le modifiche al testo unico avvenute in data successiva al 24.10.2001 allora il temine per la presentazione delle successioni in vigore da 3 ottobre dovrà essere quello semestrale previsto dal testo di allora, se invece si propende per l’interpretazione che ritiene tacitamente abrogate dal testo della legge di conversione solo le norme che nello specifico trattano dell’imposta di successione il termine vigente sarà da ritenersi ancora quello di un anno.

Pur propendendo per un’interpretazione restrittiva della portata abrogativa del collegato alla Finanziaria 2007 non ritenendo essere nelle intenzioni del legislatore la abrogazione di tutte le modifiche alle disposizioni del Testo Unico successive alla data suddetta bensì solo la reintroduzione dell’imposta stessa secondo i parametri (seppur parzialmente rivisitati) esistenti precedentemente alla sua abrogazione ad opera della L.383/01, non si può però che sottolineare l’esistenza del problema interpretativo ed attendere i chiarimenti sul punto che, sicuramente, dovranno essere forniti dal legislatore.