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L'istituto del coacervo: dubbi applicativi nella nuova disciplina


Tra le tante questioni interpretative venute alla luce in seguito alla conversione in legge del collegato alla finanziaria ed alla reintroduzione dell’imposta di successione vi è anche quella della reintroduzione o meno dell’istituto del coacervo e, nel caso, delle modalità della sua applicazione.

L’istituto in questione infatti, in vigore prima dell’abrogazione dell’imposta ad opera della L.383/2001, prevedeva che dovessero essere considerate tutte le donazioni effettuate dal de cuius in vita ai fini del calcolo dell’erosione della franchigia prevista per gli eredi.
Attualmente, con il ripristino della tassazione e di una franchigia di 1 milione di Euro per coniuge e parenti in linea retta, ci si chiede se debba essere considerato nuovamente in vigore detto istituto.

Molti sono i dubbi non solo sul ripristino dell’istituto ma anche sulla sua applicabilità alle donazioni anteriori all’entrata in vigore della legge e a quali donazioni in particolare.

Un primo appunto che può farsi riguarda il fatto che attualmente, a differenza della tassazione ante 2001, le quote di esenzione dall’imposta di successione sono previste solo per alcune categorie di eredi, motivo per cui apparirebbe coerente effettuare il coacervo non di tutte le donazioni del de cuius bensì, proprio poiché la finalità dell’istituto è quella di verificare l’erosione della franchigia da parte di ogni erede ce ne ha diritto, solo di quelle effettuate a favore di coniuge ed eredi in linea retta.

Venendo poi a considerare nel dettaglio quali donazioni debbano considerarsi soggette all’obbligo di coacervo, pur nell’attesa di una circolare chiarificatrice dell’agenzia delle Entrate, non si possono che riportare le diverse teorie emerse in materia.

Per una corrente di pensiero, infatti, per calcolare il coacervo si devono considerare solo le donazioni successive all’entrata in vigore della nuova normativa in quanto la legge 286 letteralmente istituisce la tassa non facendo rivivere la vecchia normativa ma costituendo ex novo l'imposta di successione, pertanto trovandosi di fronte ad una nuova tassa allora si deve tenere conto solo degli atti negoziali successivi alla sua istituzione e non anche quelli precedenti.

Altra corrente di pensiero sostiene, al contrario che esiste il problema della applicabilità del coacervo per le sole donazioni effettuate tra il 25.10.2001 e il 2 ottobre 2006, ovvero in vigenza della legge 383 quando, in effetti, non era prevista alcuna tassazione sulle successioni. E ciò in quanto sarebbe contro i principi di ragionevolezza e capacità contributiva perchè i soggetti passivi dell'imposta potrebbero essere soggetti ad un maggiore esborso rispetto a quello valutato in sede di donazione

Infine una terza corrente sostiene la applicabilità dell’istituto a tutte le donazioni anche anteriori all’entrata in vigore della nuova normativa e nel periodo di non tassazione delle successioni perchè l'assorbimento della franchigia non determina una imposizione fiscale retroattiva e quindi non è soggetto ai principi di irretroattività e,  non essendo una disposizione fiscale, non rilevano in senso contrario alla applicabilità nemmeno i principi di uguaglianza di trattamento e di ragionevolezza.