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Novità legislative in materia di successioni

Riportiamo qui di seguito alcune informazioni relative a nuove disposizioni legislative che possono interessare la presentazione delle dichiarazioni di successione.

Aumento del 10% dei moltiplicatori catastali.

L’articolo 2, comma 63, della legge finanziaria 2004 aumenta con effetto dal 1° gennaio 2004 i moltiplicatori delle rendite catastali, ai fini della determinazione del valore catastale, ossia del valore che mette al riparo da possibili azioni di accertamento da parte della competente Agenzia delle Entrate.


Con l’aumento del 10%, i nuovi moltiplicatori catastali (da utilizzarsi solo ed esclusivamente per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2004 e per le successioni apertesi da quella data) sono:

Fabbricati categoria A, B e C (ad esclusione delle categorie A/10 e C/1) 110
Fabbricati categoria A/10 e categoria D 55
Fabbricati categoria C/1 37,4
Terreni 82,5


I nuovi moltiplicatori non si adottano ai fini del calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (restano in vigore i vecchi moltiplicatori, rispettivamente 100, 50, 34 e 75).

Ricordiamo che i moltiplicatori vanno applicati alle rendite catastali rivalutate del 5% (in caso di fabbricati) o del 25% (in caso di terreni non edificabili).


Modifica del termine per la presentazione delle pratiche successorie.


Il recente DL 269/2003 convertito in legge 326 in data 26/11/2003, ha esteso il termine per la presentazione della dichiarazione di successione a dodici mesi, modificando il primo comma dell'art. 31 del TU n. 346/1990 come segue: art. 31 comma 1: "La ichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione" (vedi DL 269/03 art. 39, comma 14, sexies).

La modifica è entrata in vigore in data 26 Novembre 2003, data di conversione in legge del DL n. 269/2003. Ciò significa che per tutte le successioni apertesi dal 26 novembre 2003, il termine per la
presentazione della relativa dichiarazione è di dodici mesi.


Esistono pareri discordanti circa la possibilità di applicare il nuovo termine alle successioni i cui termini per la presentazione della relativa dichiarazione non erano ancora scaduti alla data del 26
novembre 2003. Nel silenzio della legge, ed in attesa di una circolare interpretativa in merito, riteniamo che in questi casi il quesito debba essere posto direttamente dai professionisti all’Agenzia delle Entrate competente a ricevere la dichiarazione di successione.

Modifica del saggio di interesse legale.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 2003 è stato modificato il tasso dell’interesse legale a valere dal 1° Gennaio 2004 abbassandolo dal 3% al 2,5% (GU n. 286 del 10 Dicembre 2003).

Questo parametro viene utilizzato – nell’ambito delle dichiarazioni di successione – per il calcolo del valore dell'usufrutto e per gli interessi da versare a seguito di ravvedimento operoso