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Circolare Ag.Entrate 48/E: brevi cenni sulla disciplina fiscale dei trusts

 

Poiché l’istituto del Trust – che, peraltro, inizia ad avere diffusione anche in Italia - in realtà non è stato recepito da alcuna norma nazionale essendo un istituto di common law introdotto nel nostro ordinamento ratificando una convenzione internazionale, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto intervenire in materia per disciplinare non tanto l’istituto in sé (disciplinato secondo la normativa dei paesi di common law di riferimento), quanto invece il suo trattamento fiscale. E nello stabilire quale fosse il trattamento fiscale legittimamente attribuibile ad un istituto anomalo per il nostro ordinamento quale è in effetti il trust l’agenzia delle Entrate ha dovuto intervenire in via interpretativa partendo dai principi generali in materia tributaria e fiscale del nostro ordinamento.

Il risultato è stato l’emanazione di una circolare, la n.48/E del 6 agosto 2007, in cui l’Agenzia stabilisce, fatta una breve premessa sull’istituto del trust, espone il trattamento fiscale dell’istituto ai fini delle imposte indirette.

In particolare, secondo la circolare interpretativa dell’agenzia delle Entrate, mentre l’atto istitutivo, essendo qualificato come privo di contenuto patrimoniale si ritiene non debba essere assoggettato ad imposta, l’atto dispositivo, con cui si pone il vincolo sui beni trasferiti in trust, deve essere tassato e, poiché si ritiene che l’effetto del trust sia quello di porre un vincolo di destinazione, l’agenzia dispone che debba essere, in particolare, assoggettato all’imposta di successione e donazione.

Per quanto riguarda l’aliquota da applicare l’agenzia effettua poi un distinguo: qualora si tratti di trust con beneficiario l’aliquota da applicare per l’imposta di successione e donazione varierà a seconda del rapporto di parentela che lega disponente e beneficiario, qualora invece si tratti di trust di scopo (vincoli di destinazione costituiti per il raggiungimento, appunto, di uno specifico scopo) l’aliquota proporzionale da applicare sarà quella dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti.

Se invece vengono conferite in trust aziende o quote sociali, analogamente a quanto succede per il loro passaggio in successione, queste non sono tassabili ai sensi dell’art.3 del T.U.346/1990 come modificato dalla Legge Finanziaria per il 2007.

Quanto infine alle imposte ipotecaria e catastale l’Agenzia ritiene che debbano essere entrambe applicate  in misura proporzionale.

Poiché infine il trust viene tassato ab origine al momento in cui viene istituito il vincolo di destinazione, lo stesso non verrà nuovamente tassato al momento del trasferimento di ricchezza finale ai beneficiari.

Questa disciplina fiscale, specifica la circolare e in particolare l’assoggettamento del trust alla tassazione prevista per successioni e donazioni segue la decorrenza prevista per l’istituto delle donazioni, pertanto ricadranno nella disciplina dl D.L.262/2006 i trusts istituiti dal 3 ottobre al 28 novembre 2006, in quella della Legge di conversione n.286/2006 quelli istituiti dal 29 novembre al 31 dicembre 2006 ed infine nella legge 286/2006 con le ulteriori modifiche introdotte dalla finanziaria 2007 i trusts istituiti al 1 gennaio 2007 in poi.

Per scaricare il testo integrale della Circolare dell'Agenza delle Entrate n.48/E del 6 agosto 2007 clicca qui