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Natura e caratteristiche dell’istituto del Trust

Il Trust è un istituto che nel nostro ordinamento non è normato  e, di conseguenza, legittimato da alcuna fonte interna; è bensì un istituto di common law, molto usato, per la sua intrinseca versatilità, negli ordinamenti con tale caratteristica per le finalità più diverse e recepito in Italia in via indiretta in ragione della adesione alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (resa esecutiva con legge364/1989 ed in vigore dal 1 gennaio 1992).

Il recepimento di un istituto estraneo all’ordinamento per mezzo della ratifica di una convenzione internazionale fa si che, da un lato la disciplina dell’istituto debba essere ricercata e mutuata da uno degli ordinamenti di common law che hanno normato l’istituto del trust e che sarà, per lo specifico trust che si va a costituire, l’ordinamento di riferimento individuato dal disponente stesso, dall’altro che anche la disciplina fiscale dell’istituto, non essendo contenuta in alcun testo normativo, dovrà essere ricavata in via interpretativa dalle altre norme e dai principi generali in materia fiscale vigenti nel nostro ordinamento.

L’istituto del trust è, essenzialmente, un rapporto giuridico di natura fiduciaria che unisce il disponente (ovvero colui che dispone dei beni oggetto del trust) ed il trustee (ovvero colui che riceve i beni oggetto del trust), rapporto per cui il primo trasferisce al secondo determinati beni o diritti che quest’ultimo dovrà amministrare, con diritti e poteri analoghi a quelli del proprietario, per raggiungere le finalità stabilite nel trust oppure nell’interesse di uno o più beneficiari individuati nel trust.
Il trust può anche essere definito, dal punto di vista del suo oggetto, come un vincolo di destinazione che il disponente impone a determinati beni e diritti che, con l’istituzione del trust, vengono “segregati”, ovvero vanno a formare un patrimonio separato, sia da quello del disponente che da quello del trustee, dovendo essere gestiti e amministrati al solo fine di perseguire la finalità per cui il trust stesso è stato posto in essere.

Con l’istituzione del trust, si individua un “patrimonio separato”, composto dei beni e dei diritti conferiti in trust, che dovrà essere amministrato da un soggetto, il trustee, che ne acquisisce in effetti la proprietà potendo esercitare su di esso tutti i diritti e poteri propri del legittimo proprietario (secondo una sorta di dual ownership ovvero doppia proprietà), ma che dovrà e potrà disporne solo nei limiti della finalità per cui il vincolo è stato costituito. Più semplicemente, la titolarità del diritto di proprietà in capo al trustee è piena mentre il suo esercizio è limitato al solo perseguimento degli scopi del trust stesso.

Primo e principale effetto dell’istituzione del trust, proprio per la sua natura di vincolo di destinazione di beni determinati per il raggiungimento di un fine, anche esso determinato, è la cd. “segregazione patrimoniale” in virtù della quale i beni ed i diritti conferiti, pur entrando di fatto nel patrimonio del trustee,  costituiscono, in diritto, un patrimonio separato da quello personale del trustee stesso, non potendo, pertanto, essere escussi dai suoi creditori personali né, tanto meno dai creditori del disponente (che ormai si è spodestato dei beni) o del beneficiario.

Formalmente l’atto istitutivo del trust è un negozio giuridico unilaterale atipico ed a causa variabile (liberale, solutoria, di gestione, a titolo oneroso etc..) accompagnato o seguito da uno o più atti dispositivi. Sostanzialmente il trust può essere distinto in più tipologie a seconda delle sue caratteristiche causali o strutturali.

In particolare, quanto alle caratteristiche ed ai poteri del trustee si può distinguere tra trusts “autodichiarati”, in cui il disponente stesso viene designato come trustee, e trusts “tradizionali” con un trustee diverso dal disponente stesso; tra questi si può ulteriormente distinguere tra trusts “revocabili” e “non revocabili” a seconda che il disponente nell’atto istitutivo si sia riservato o meno il potere di revocare il trust stesso. Nell’atto istitutivo, che comporta il trasferimento dei beni e la perdita del controllo su di essi da parte del disponente, quest’ultimo può riservarsi, comunque,oltre al diritto di revocare il trust, alcuni poteri anche più limitati quali la possibilità di sostituire il trustee, di nominare altri beneficiari etc…).

In riferimento alla causa sottesa al negozio giuridico del trust, si può poi distinguere tra trusts “liberali”, con cui si dispone di assetti familiari e trusts “commerciali”, con cui si ottiene la segregazione dell’attività di impresa.

Quanto poi alla struttura del trust appare opportuno distinguere tra trusts “di scopo” in cui il trust viene istituito per il raggiungimento di uno scopo determinato e trusts “con beneficiario” quando il vincolo di destinazione viene posto su determinati beni e questi sono amministrati nell’interesse di un soggetto determinato, il beneficiario (che, peraltro, potrà essere sia beneficiario di reddito godendo così dei frutti derivanti dai beni conferiti in trust oppure beneficiario finale dei beni che gli verranno devoluti alla scadenza del trust).

Infine, quanto all’individuazione del beneficiario, si può distinguere tra fixed trust in cui il disponente individua i beneficiari nell’atto istitutivo e trust discrezionale in cui il disponente si riserva di nominare i beneficiari in un momento successivo o di indicare un terzo soggetto (cd. “protector”)  che dovrà nominare i beneficiari (che, a loro volta, potranno essere individuati nominativamente oppure quali appartenenti ad una determinata categoria).