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Trattamento fiscale del Trust

Venendo alla trattazione degli aspetti fiscali connessi alla costituzione di un trust appare doverosa una premessa: trattandosi di un istituto non disciplinato dal diritto italiano non esiste una normativa organica che tratti del trust anche per quanto attiene il connesso trattamento fiscale. Fino all’emanazione della Legge Finanziaria 2007, infatti, esistevano solo tre decisioni interpretative dell’Agenzia delle Entrate riguardanti l’imposizione indiretta di atti istitutivi di trusts aventi ad oggetto beni immobili.

È però vero che con la Legge Finanziaria 2007 (art.1, commi 24-27, L.296/2006) sono state introdotte disposizioni fiscali in materia di trusts: in particolare la manovra finanziaria ha incluso i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

Tale individuazione ha aperto la strada ad un pieno riconoscimento dell’istituto anche dal nostro ordinamento fiscale, riconoscimento che ha portato, recentemente, all’emanazione di una apposita Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 48/E emanata il 6 agosto 2007  avente per oggetto la “Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette” in materia di trust.

La Circolare, premesso un breve excursus strorico-teorico sulla nascita ed il recepimento in Italia dell’istituto nonché sulla sua natura, affronta, nello specifico, la questione della disciplina dei trust ai fini delle imposte indirette.

Queste le conclusioni sull’imposizione fiscale dei trust cui giunge l’Agenzia:

Innanzi tutto si devono distinguere, nella struttura giuridica del trust:

·         l’atto istitutivo;

·         l’atto dispositivo;

·         eventuali operazioni compiute durante il trust;

·         il trasferimento dei beni ai beneficiari.

Al momento dell’atto istitutivo del trust, ovvero l’atto con cui il disponente esprime la volontà di istituire il trust (senza, naturalmente, il trasferimento dei beni in trust), si dovrà scontare, qualora questo sia redatto con atto pubblico o scrittura privata, l’imposta di registro in misura fissa quale atto senza contenuto patrimoniale.

L’atto dispositivo con cui invece, il disponente, vincola i beni nel trust, è, a tutti gli effetti, considerato un negozio a titolo gratuito. In particolare, può essere annoverato tra gli atti di costituzione di un vincolo di destinazione e, come tale, essere tassato.

Ciò significa che, come è accaduto per gli altri atti costitutivi di vincoli di destinazione, anche per i trusts il D.L.262/2006 ha introdotto, con decorrenza 3 ottobre 2006, l’assoggettamento all’imposta di registro.

Tale approccio, ovvero la previsione di un’imposta di registro, in realtà, è stato rapidamente modificato dal legislatore che, nella Legge di conversione del Decreto stesso, L.286 del 24.11.2006 ha nuovamente stravolto il regime fiscale di questi atti reintroducendo in via generale l’imposta di successione e donazione (cfr.supra) e disponendone nello specifico la applicazione anche agli atti di costituzione di vincoli di destinazione.

In sostanza, dall’entrata in vigore della L.286/2006, avvenuta il 29 novembre 2006, gli atti di costituzione di vincoli di destinazione scontano l’imposta di successione e donazione, mentre scontano l’imposta di registro ai sensi del D.L.262/2006 tutti i gli atti della stessa natura istituiti tra il 3 ottobre e il 28 novembre 2006.

Con la Finanziaria 2007, infine, dal 1 gennaio 2007, sono entrate in vigore anche le ulteriori disposizioni introdotte in materia di imposta di successione e donazione, valevoli, a tutti gli effetti, anche per gli atti di costituzione di vincoli di destinazione e, di conseguenza, per i trusts.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.48/E, quindi, stabilito il regime fiscale cui i trusts sono soggetti, regime che stravolge la vecchia interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consolidata che posticipava la tassazione al momento dell’effettiva devoluzione dei beni al beneficiario e non al momento della costituzione del trust, illustra nello specifico anche i criteri per l’individuazione delle aliquote d’imposta applicabili ad ogni singolo trust.

Per stabilire infatti l’aliquota d’imposta cui ogni singolo trust è soggetto, illustra la circolare, bisogna fare riferimento al vincolo di parentela o affinità che lega il disponente al beneficiario finale e non al trustee (al quale viene trasferita la proprietà dei  beni vincolati in trust). Questo perchè in realtà il vero beneficiario del trust è il beneficiario finale e non colui che diventa, all’atto del trasferimento, proprietario dei beni, comunque vincolati al perseguimento dello scopo prefissato.

A seconda del vincolo di parentela, quindi, che lega il disponente ed il beneficiario finale, all’atto di trasferimento dei beni al trust dovrà essere evasa l’imposta di successione e donazione, con le stesse aliquote che regolerebbero l’atto di trasferimento qualora fosse in effetti una successione o una donazione.

Questo almeno nel caso in cui ci si trovi a vincolare beni e diritti in un trust cd. con beneficiario. In realtà, come si è già sottolineato, esistono anche trust di altra tipologia ovvero i trusts cd. di scopo che non si pongono quale obiettivo la gestione dei beni in trust a favore di un beneficiario bensì il raggiungimento di un determinato fine, stabilito dal disponente nell’atto istitutivo.

In questo caso, specifica la Circolare dell’Agenzia, l’imposta di successione e donazione sarà dovuta con l’aliquota dell’8%: quella, in pratica, prevista per gli atti costitutivi di vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”.        

Infine, è bene ricordare che, nel caso in cui il trust costituito a favore dei discendenti del disponente abbia ad oggetto aziende o rami d’azienda, nonché quote sociali o  azioni, non sconterà l’imposta ai sensi del comma 4-ter dell’art.3 del T.U. 346/1990 introdotto dalla Legge Finanziaria 2007.

Quanto poi alle imposte ipotecaria e catastale, poiché sono dovute in ogni ipotesi di trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari in quanto connesse alle formalità di trascrizione e volturazione, la circolare sostiene la loro applicabilità, con aliquota proporzionale, non solo all’atto di costituzione del vincolo e trasferimento dei beni (qualora siano immobili o diritti reali immobiliari) in trust ma, nuovamente, all’atto di trasferimento degli stessi al momento dello scioglimento del vincolo.

Un ultimo passaggio fondamentale della circolare specifica, infine, che al momento del trasferimento dei beni al destinatario finale nulla è dovuto ai fini dell’imposta sulle donazioni: i beni infatti hanno già scontato l’imposta all’atto di trasferimento in trust e il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, presupposto della tassazione, si è in effetti già realizzato in quel momento.

Per concludere: la Circolare specifica che tutta la disciplina fiscale suddetta si applica con gli stessi criteri con cui è applicata alle donazioni (capitolo cui si rinvia per maggiori approfondimenti), ovvero:

 - secondo le disposizioni del D.L. 262/2006 per i trust costituiti (con atto dispositivo) tra il 3 ottobre ed il 28 novembre 2006;

 - secondo le disposizioni della Legge di conversione n.286/2006 dal 29 novembre 2006 in poi (con le ulteriori disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria 2007 con decorrenza 1 gennaio 2007).

Per scaricare il testo integrale della Circolare dell'Agenza delle Entrate n.48/E del 6 agosto 2007 clicca qui