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Circolare AE 3/2008: il coacervo delle donazioni

Numerosi i chiarimenti e le effettive novità introdotte con la  Circolare n.3/E del 22.01.2008 emanata dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare la circolare affronta il problema del coacervo e della rilevanza al fine del computo della soglia di franchigia ancora disponibile per ogni erede delle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

L'Agenzia, infatti, precisa che "devono essere considerati ai fini della determinazione delle franchigie fruibili sia gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della normativa che ha abrogato l’imposta sulle successioni e donazioni) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore del regime attuale), sia quelli precedenti al 25 ottobre 2001".

E non solo nel computo del coacervo devono essere ricomprese tutte le donazioni precedentemente effettuate: il valore di tali donazioni deve essere anche attualizzato alla data di apertura della successione del donante.

Per scaricare il testo integrale della circolare Agenzia Entrate n.3/E del 22.01.2008 clicca qui