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Circolare AE 3/2008: tassazione dei vincoli di destinazione

La circolare n.3/2008 emanata lo scorso 22 gennaio dall’Agenzia delle Entrate si pone, evidentemente, come obiettivo, la tassazione ai sensi della normativa fiscale in materia di imposta di donazione,  delle costituzioni di “vincoli di destinazione”

In particolare la circolare, premessi alcuni esempi di categorie di vincoli di destinazione, specifica in quali ipotesi i vincoli di destinazione diversi dal trust, sono soggetti all’imposta di donazione.

La premessa da cui parte l’Agenzia è il fatto che la confluenza dei beni vincolati in un patrimonio separato da quello del disponente (cd. costituzione del vincolo di destinazione) non è sempre funzionale al trasferimento della proprietà di detti beni a favore di determinati beneficiari; talvolta, al contrario, il vincolo implica, oltre all’effetto segregativo, anche il trasferimento di proprietà.

Ed è proprio il discrimine dato dal trasferimento o meno della proprietà dei beni in conseguenza alla costituzione del vincolo di destinazione che assoggetta il singolo vincolo ad una imposizione fiscale indiretta diversa; le imposte indirette infatti sono collegate alla natura intrinseca ed agli effetti degli atti da tassare e, nello specifico dell’imposta di donazione, al trasferimento di beni conseguente all’imposizione del vincolo.

Ne consegue che può reputarsi atto dispositivo rilevante ai fini dell’imposta di donazione, l’atto costitutivo del vincolo di donazione che comporta anche un effettivo trasferimento di beni, mentre non rileva ai fini impositivi suddetti il vincolo posto su beni del patrimonio del disponente che rimangono in tale patrimonio, senza effetti traslativi.

Queste pertanto le imposte da scontare in caso di costituzione di vincoli di destinazione traslativi:

in caso di atto di dispositivo a titolo gratuito  preordinato alla costituzione sui beni di un vincolo di destinazione in cui contestualmente all’imposizione del vincolo si ha il trasferimento dei beni l’atto sarà soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni; se invece il trasferimento è successivo, l’atto istitutivo è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa.

E in caso di trasferimento dei beni e di conseguente assoggettamento all’imposta di successione e donazione, l’aliquota di imposta sarà determinata, ai sensi della normativa vigente in materia, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra disponente e destinatario della attribuzione.

Un ultimo chiarimento da parte dell’Agenzia: in caso di nuovo trasferimento alla scadenza del vincolo di destinazione (con ad esempio il ritrasferimento dei beni al disponente oppure il trasferimento dei beni vincolati ad un terzo beneficiario,) l’atto di trasferimento sconterà nuovamente l’imposta di successione e donazione o l’imposta di registro a seconda della sua natura.

Qualora invece venga costituito un vincolo di destinazione non traslativo detta costituzione non è soggetta all’imposta di successione e donazione, rimanendo al contrario soggetta, come gli atti privi di contenuto patrimoniale, all’imposta di registro da scontare in misura fissa

Per scaricare il testo integrale della circolare Agenzia Entrate n.3/E del 22.01.2008 clicca qui