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Ulteriori disposizioni in materia di imposizione fiscale sui trusts

La circolare affronta poi nuovamente il problema del trattamento fiscale, argomento già affrontato con la circolare 48/2007 e che il legislatore tributario ritiene opportuno trattare di nuovo ed in modo parzialmente diverso rispetto all’affine istituto del vincolo di destinazione, di cui peraltro l’istituto del trust è una specificazione.

L’Agenzia, infatti, pur ritenendo il trust una specifica tipologia di vincolo di destinazione, ritiene opportuno operare alcuni distinguo, partendo dalla considerazione che in un trust la segregazione dei beni opera non solo nei confronti del disponente, come anche per tutti gli altri vincoli di destinazione, ma anche nei confronti dell’intestatario di tali beni. Ne consegue che i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio con autonomia giuridica rispetto ad entrambe le figure suddette e quindi, dal punto di vista fiscale, che ogni trust è soggetto all’imposizione fiscale prevista per donazioni e successioni, anche laddove, essendo il disponente e il trustee lo stesso soggetto, non vi sono formali effetti traslativi.

Non solo, l’Agenzia specifica anche alcuni ulteriori punti in materia di tassazione del trust:
innanzi tutto si precisa che in caso di trust costituito a favore di beneficiari non legati da vincoli di parentela con il disponente oppure trust opachi, in cui non sono immediatamente individuabili i beneficiari (o almeno il loro vincolo di parentela), oppure ancora nei trust di scopo, l’aliquota da applicare è l’8% .
Quando poi non si individua nello specifico il destinatario non è consentito nemmeno applicare le franchigie previste  per ogni beneficiario, franchigie per le quali si applica comunque l’istituto del coacervo.

Al contrario dei vincoli di destinazione, infine, per i quali è possibile che la finale devoluzione dei beni al beneficiario comporti un secondo atto di trasferimento autonomamente tassato, per i trust l’atto di devoluzione ai destinatari dei beni segregati in trust non realizza un nuovo e ulteriore presupposto impositivo, essendo l’imposta già stata liquidata all’atto costitutivo del trust stesso.

 Per scaricare il testo integrale della circolare Agenzia Entrate n.3/E del 22.01.2008 clicca qui