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TAR Emilia Romagna-divieto d'accesso alla successione del suocero per il coniuge separato

Il Tar Emilia Romagna, con una recente sentenza (n.7/2011), conferma la legittimità del comportamento tenuto dall’Agenzia delle Entrate che aveva negato ad una donna, a seguito del decesso del padre del marito separato, la possibilità di ottenere copia della denuncia di successione.

Detta sentenza si basa sul presupposto secondo cui, viste le disposizioni vigenti che limitano l'accesso alla documentazione amministrativa, la richiesta di accesso a una denuncia di successione, come agli altri atti assoggettati a registrazione, da parte dei soggetti diversi dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, debba essere disciplinata dall'art. 18, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. dell'imposta di registro) cui rinvia per i divieti l'art. 60, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (T.U. delle imposte di donazione e successione), per cui il rilascio di copie di tali atti può avvenire soltanto su autorizzazione del Giudice competente.

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