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Aliquota ridotta sulle successioni estesa dalla Corte di Giustizia agli enti non residenti

E' in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali la normativa nazionale che riserva la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta delle imposte di successione solo agli enti senza scopo di lucro che abbiano la sede operativa in tale Stato membro o nello Stato membro nel quale il de cuius risiedeva effettivamente o lavorava alla data del decesso, oppure in cui ha effettivamente risieduto o lavorato in precedenza.

Queste le conclusioni a cui giunge la Corte di Giustizia CE, sez. II,che, con sentenza 10 febbraio 2011, C-25/10 , prosegue la sua opera di definizione dei limiti esterni del diritto tributario, i vincoli cioè gravanti sul legislatore tributario per effetto dei principi generali del diritto comunitario, nel caso concreto al principio che vieta le restrizioni al movimento di capitali in genere (art. 63, n. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

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