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Le principali novità in tema di condominio e proprietà di immobili nella Finanziaria 2005.

Le principali novità in tema di condominio e proprietà di immobili nella Finanziaria 2005.

 

 

I commi 54-56 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria per il 2005) prevedono che per l’anno 2005 presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo che ha lo scopo di incentivare il recupero di manufatti, edifici e case rurali.

 

Il comma 67 stabilisce, invece, che i termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che sono scaduti il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le annualità d’imposta relative agli anni 2000 e successivi.

 

Al comma 202 si prevede che, allo scopo di agevolare l’avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali su fabbricati di qualunque utilizzo, è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP spa).

 

Rilevante è, inoltre, il comma 300 in base al quale gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, nonché delle imposte di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse ipotecarie dovranno essere aggiornati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 gennaio p.v.

 

Nei commi da 335 a 339 si attribuisce ai Comuni la possibilità di chiedere agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio di attribuire nuove categorie o classi catastali a unità immobiliari che si trovino nelle microzone in cui risulti che il valore medio di mercato si discosta in maniera rilevante dal valore catastale utilizzato ai fini del calcolo ICI. L’Agenzia del Territorio, accertata la sussistenza di tali presupposti, avvia il procedimento di revisione con provvedimento emesso dal direttore dell’Agenzia stessa.

Nei casi, invece, di immobili che non siano stati dichiarati in Catasto, o di classamenti catastali che non siano più conformi con i valori di mercato, il Comune potrà richiedere ai proprietari (o ai titolari di diritti reali immobiliari di presentare, nel termine di 90 giorni, atti di aggiornamento catastale. Una volta decorsi i 90 giorni senza che il privato abbia provveduto, all’iscrizione dell’immobile in Catasto, oppure alla verifica del classamento,  provvederà direttamente l’Agenzia del Territorio.

 

Rilevanti sono, infine, i commi 374 e 375 laddove si prevede che, alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a partire dal 1° marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica.

Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti interessati, a cura dell’Agenzia del Territorio, avvalendosi di procedure automatizzate.

 

Il testo della Legge n. 311/04 può essere consultata cliccando sul seguente link:

 

http://www.geonetwork.eu/centrostudi/index.php?option=content&task=view&id=185&Itemid=55