Decreto Ministeriale del 28/12/2000
Ministero delle Finanze - Gazzetta Ufficiale Numero 302 del 29/12/2000
Preambolo
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;
Visto il decreto 11 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 3,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2001;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Decreta:
Articolo 1.
[Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni]
Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 28,57 volte l'annualità.
Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 28,57 volte l'annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Articolo 2.
[Applicabilità delle disposizioni di cui al presente decreto]
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1 gennaio 2001.
Articolo 3
[Entrata in vigore]
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 3,5 per cento.
Età del Beneficiario (età compiuta) | Coefficiente |
da 0 a 20 | 27,00 |
da 21 a 30 | 25,50 |
da 31 a 40 | 24,00 |
da 41 a 45 | 22,50 |
da 46 a 50 | 21,00 |
da 51 a 53 | 19,50 |
da 54 a 56 | 18,00 |
da 57 a 60 | 16,50 |
da 61 a 63 | 15,00 |
da 64 a 66 | 13,50 |
da 67 a 69 | 12,00 |
da 70 a 72 | 10,50 |
da 73 a 75 | 9,00 |
da 76 a 78 | 7,50 |
da 79 a 82 | 6,00 |
da 83 a 86 | 4,50 |
da 87 a 92 | 3,00 |
da 93 a 99 | 1,50 |