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Provvedimento Direttoriale AE - Trasmissione in via telematica del certificato di successione alla conservatoria

Agenzia delle Entrate

PROVVEDIMENTO Prot. 2013/94426

Trasmissione, per via telematica, del certificato di successione da presentare al conservatore dei registri immobiliari

(Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 02/08/13)



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE:



1. Trasmissione telematica del certificato di successione

1.1 A decorrere dal 2 dicembre 2013 è attivata la trasmissione telematica del certificato di successione da parte del competente ufficio dell’Agenzia da presentare al conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

1.2 La trasmissione telematica riguarda il certificato di successione, integralmente predisposto con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, e le relative note di trascrizione.



2. Certificato di eseguita formalità

2.1 Per le richieste di trascrizione integralmente trasmesse per via telematica ai sensi dell’art. 1, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore, ovvero da suo delegato, con firma digitale che ne attesta le relative funzioni.



3. Disposizioni transitorie

3.1 A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino all’attivazione della trasmissione telematica di cui all’articolo 1, il certificato di successione, predisposto con strumenti informatici in formato PDF/A o TIFF e sottoscritto con firma digitale, può essere trasmesso al conservatore a mezzo posta elettronica. Restano salve, ai fini della trascrizione, le trasmissioni dei certificati di successione non sottoscritti con firma digitale, effettuate antecedentemente al 1° agosto 2013 a mezzo posta elettronica, anche certificata.

3.2 La copia analogica del documento informatico, attestata conforme all’originale dal conservatore o da suo delegato, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene custodita nella raccolta dei titoli di cui all’art. 2664 del codice civile.



Motivazioni

L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, dispone che, nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione. Il comma 2 del medesimo articolo prevede inoltre che la trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti ivi stabiliti e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

L’art. 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate.

Al fine di adottare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni, in un’ottica di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, con il presente provvedimento viene attivata, a decorrere dal 2 dicembre 2013, la trasmissione telematica del certificato di successione da presentare al conservatore ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. La trasmissione telematica ha ad oggetto l’invio del certificato di successione (certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento d’imposta), integralmente predisposto con strumenti informatici e sottoscritto con firma digitale, e delle relative note di trascrizione. I titoli trasmessi telematicamente sono conservati con modalità informatiche, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (cd. conservazione sostitutiva).

A decorrere dal 1° agosto 2013 e fino all’attivazione della trasmissione telematica, il certificato di successione, predisposto con strumenti informatici in formato PDF/A o TIFF e sottoscritto con firma digitale, può essere trasmesso al conservatore a mezzo posta elettronica. Nell’ottica dell’economicità dell’azione amministrativa, sono fatte salve, ai fini della trascrizione, le trasmissioni dei certificati di successione non sottoscritti con firma digitale, effettuate antecedentemente al 1° agosto 2013 a mezzo posta elettronica, anche certificata.

Nella raccolta dei titoli di cui all’art. 2664 del codice civile viene inserita la copia analogica del documento informatico, attestata conforme all’originale dal conservatore o da suo delegato, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



Riferimenti normativi

a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art. 64).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate: Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).

d) Disciplina normativa di riferimento:

- Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e segg.);

- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (art. 5);

- Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15, comma 2);

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

- Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (art. 1, comma 3);

- Provvedimento 6 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;

- Provvedimento 21 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il Direttore Generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia;

- Provvedimento 20 luglio 2012 emanato dal Direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il Direttore Generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.