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Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E

Circolare n. 28/E

Oggetto: Decreto Legge 30 settembre, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 – Primi chiarimenti

Articolo 39, c. 14-sexies - MODIFICA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La legge 24 novembre 2003, n. 326, in sede di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha introdotto, all'articolo 39, il comma 14-sexies con il quale e' stato modificato il termine di presentazione della denuncia di successione di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Il citato articolo 31, comma 1, nella versione previgente, prevedeva che "la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione". La novita' legislativa, introdotta con il comma 4-sexies dell'articolo 39, consiste nell'ampliamento del termine per la presentazione della denuncia da sei mesi a dodici mesi.

La modifica normativa riguarda tutte le successioni che si sono aperte a partire dal 26 novembre 2003, data di entrata in vigore della legge n. 326 del 2003, di conversione del decreto legge n. 269 del 2003 (art. 1,c. 2), mentre non riguarda le successioni per le quali il termine di presentazione della dichiarazione e' scaduto prima della stessa data.

Con riferimento alle successioni che si sono aperte prima del 26 novembre 2003, per le quali il termine di sei mesi per la presentazione della dichiarazione non fosse ancora scaduto al 26 novembre 2003, opera il, nuovo termine di dodici mesi, conformemente al principio, ormai consolidato in giurisprudenza e nella prassi amministrativa, secondo cui l'intervento di una norma fiscale di carattere procedimentale esplica la sua efficacia sulle situazioni giuridiche ancora pendenti, vale a dire sui rapporti giuridici non ancora esauriti. Ad esempio, per una successione che si sia aperta in data 1 luglio 2003, il termine di presentazione della relativa dichiarazione, gia' in scadenza il 31 dicembre 2003, deve intendersi prorogato - per effetto dell'articolo 39 in esame - al 30 giugno 2004.

La natura procedimentale della norma in argomento deriva dalla considerazione che la stessa "...non definisce il presupposto dell'imposta, ne' il rapporto conseguente ma semplicemente profili della riscossione e, pertanto, non attiene alla disciplina sostanziale del rapporto tributario." (Consultazione dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 157/90 del 02.02.1994). Infatti, la dichiarazione di successione e' atto del procedimento di "accertamento e liquidazione dell'imposta" (Capo IV del testo unico) preordinato alla riscossione dell'imposta.