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Una sentenza del Consiglio di Stato sulla regolarità contributiva delle imprese

Una recente sentenza del Consiglio di Stato interviene in tema di regolarità contributiva delle imprese partecipanti a gare d’appalto.

 

Con la sentenza n. 8215 del 27 dicembre 2004 il Consiglio di Stato ha disposto che l’impresa che ha ottenuto il condono fiscale prima della partecipazione alla gara può regolarmente partecipare alla gara stessa.

 

Il Collegio, ai fini della risoluzione della controversia sottoposta al suo esame, ritiene necessario accertare, in via preventiva, se la nozione di regolarità (ai fini della partecipazione alle gare), può essere estesa fino al punto da ritenerla concretata (partendo da una certificata irregolarità nella fase iniziale di partecipazione), anche solo in un secondo momento, a seguito di sanatoria a mezzo di condono c.d. tombale, eccezionalmente previsto con legge, ed effettuato prima della fase di stipulazione del contratto con la amministrazione pubblica.

 

La normativa nazionale e comunitaria per partecipare alle gare, pretende, ai fini della affidabilità dell’impresa e quale requisito di qualificazione, una certa correttezza nei rapporti tributari da parte del potenziale concorrente. Con riguardo al pagamento degli obblighi tributari di imposte e tasse, ci si deve chiedere se possa considerarsi in regola, e compatibile con la normativa nazionale e comunitaria, colui che sia ammesso ad una regolarizzazione postuma delle proprie pendenze fiscali e/o contributive, che sarebbe idonea, come tale, ad assumere una valenza retroattiva.

 

Occorre pertanto verificare se il concetto di regolarità consente un ampliamento tale da estendersi altresì alla regolarizzazione postuma, ammessa nell’ambito dell’ordinamento tributario.

 

Il Collegio conclude affermando che la correttezza contributiva e fiscale è richiesta, alla impresa partecipante alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi, come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria, seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell’accreditamento con valuta retroattiva.

 

Tra le varie possibilità interpretative potrebbe certamente considerarsi positivamente quella che riconosce al condono la idoneità a sanare i precedenti inadempimenti (dal punto di vista della qualificazione soggettiva dei concorrenti), ma il condono dovrebbe comunque già essere avvenuto in una fase anteriore alla partecipazione. Pertanto, come detto, sarebbe da ritenersi in regola la impresa che, in situazione di irregolarità nel passato, avesse già, al momento della partecipazione, condonato e sanato le sue posizioni.