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Lo schema del regolamento che modifica il DPR N. 554/99

Lo schema del regolamento che modifica il DPR N. 554/99

 

La Commissione del Ministero delle Infrastrutture ha approvato lo schema del regolamento generale sugli appalti che modifica il Dpr n. 554/99.

Tra le novità più rilevanti segnaliamo la necessità che il progettista sia in possesso di una qualificazione specifica anche nei casi di appalto integrato; la previsione dell’obbligo di validazione del progetto per convocare la gara; l’introduzione della gara informale (in luogo della licitazione privata) per gli incarichi di ingegneria di valore compreso tra i 100 mila euro e la soglia comunitaria.

 

Altre novità introdotte riguardano la progettazione. Si prevede, infatti, la flessibilizzazione dei contenuti progettuali, concedendo, però, al responsabile del procedimento, la possibilità di derogare a questo schema base sulle singole opere. Si stabilisce, infatti, che “per ogni intervento, il responsabile del procedimento valuta la possibilità di introdurre, motivatamente e in rapporto alla tipologia di opera e al suo importo, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità”. A ulteriore conferma di ciò lo schema di regolamento dispone, con riferimento ai contenuti della relazione illustrativa al progetto preliminare, che i suoi contenuti sono validi sempre che non intervenga una “diversa determinazione del responsabile del procedimento”.

 

Con riferimento alle gare si prevede che l’amministrazione deve, nel bando di gara, motivare la scelta di una procedura diversa dal concorso di progettazione nei casi in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, stortico-artistico, conservativo, nonché tecnologico. Il vincitore della gara si vedrà obbligatoriamente affidati i successivi livelli di progettazione. Tale obbligo per l’amministrazione scatta quando il progettista sia in possesso dei requisiti richiesti dal bando per la progettazione dei lavori successivi; quando l’amministrazione decida di proseguire nella progettazione definitiva ed esecutiva, nonché quando il responsabile del procedimento non accerti motivazioni contrarie.

 

La bozza di regolamento prevede, poi, alcune importanti novità in tema di lavori speciali, quei lavori, cioè, che, nei casi in cui raggiungano una certa soglia, non possono essere eseguiti dall’impresa che ha vinto la gara ma devono, da questa, essere subappaltati ad imprese specializzate che sono in possesso della specifica abilitazione per quella tipologia di lavori.

Il numero delle lavorazioni riservate alle imprese specializzate viene, inoltre, ampliato, portandole da 19 a 33.

Tra queste rientrano i lavori relativi a strade e ferrovie, le opere ambientali e l’impiantistica; indagini geognostiche, impianti termici e condizionatori,, barriere antirumore, ecc.