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E’ stato convertito in legge il Decreto Legge n. 63/05

E’ stato convertito in legge il Decreto Legge n. 63/05

 

È stata pubblicata la legge n. 109 del 25 giugno u.s. di conversione del D.L. n. 63/05 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore.

L’art. 2–ter del decreto in oggetto prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004), in base al quale in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari.

Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro, il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater (procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico).

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine di 90 giorni viene interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti dalla progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Qualora il soprintendente non richieda l'attivazione di tale nel termine di 90 giorni, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale.

 

Per consultare il testo del provvedimento

 

http://www.geonetwork.eu/leggi/legge109_2005.pdf