Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Autorità Vigilanza LL.PP.:Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie

Premesso che l`articolo 6, comma 7, lettera n) del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture prevede che la Autorita` per la vigilanza, su istanza della Stazione appaltante e/o di una o piu` parti, possa esprimere parere non vincolante sulle questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, formulando una eventuale ipotesi di soluzione, l’Autorità, proprio per rendere effettiva la previsione, si è dotata di un Regolamento in materia.

Secondo tale regolamento l’istanza di parere deve essere obbligatoriamente conforme al modello che la stessa Autorità ha predisposto e deve essere sottoscritta a pena di improcedibilità dal legittimato ad agire del soggetto richiedente.

L’istruttoria poi è svolta dall’ Ufficio Affari Giuridici - Settore precontenzioso dell`Autorita` che, entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, invia una comunicazione di avvio di procedimento ai sottoscrittori della stessa ed ai controinteressati.

Documenti e memorie scritte dovranno pervenire al detto Ufficio entro cinque giorni dalla data della comunicazione ovvero, nel caso di audizione, dovranno pervenire all`Autorita` entro il giorno precedente la data dell`audizione stessa.

La ``Commissione per la soluzione delle controversie`` procede all`audizione delle parti entro dieci giorni dall’istanza di parere, istanza al termine della quale esprime parere sulla fattispecie oggetto della controversia.

La relazione istruttoria finale del responsabile del procedimento, contenente anche l`ipotesi di soluzione, viene trasmessa alla Commissione entro dieci giorni dalla data di avvio del procedimento ed entro i successivi 10 giorni il parere viene inviato alle parti interessate.

per scaricare il testo del Regolamento:

http://www.geonetwork.eu/normativa/soluzionecontroversie.pdf