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Sentenza Corte Costituzionale n.401/2007 in materia di codice dei contratti pubblici

In risposta ai numerosi ricorsi presentati a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.163/2006, recentemente modificato dal D.Lgs.113/2007, la Corte Costituzionale ha emanato, il 23 novembre u.s., la sentenza n.401 con la quale, peraltro, dichiara costituzionali quasi tutte le norme del codice tacciate di incostituzionalità dalle Regioni ricorrenti.

Sono state altresì dichiarate incostituzionali le seguenti disposizioni del codice dei contratti pubblici:
1. l’ art. 5, comma 2, del D. Leg.vo 163/2006, limitatamente alle parole «province autonome»;
2. l’ art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del D. Leg.vo 163/2006, anche nel testo modificato dal D. Lgs. 113/2007, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;
3. l’ art. 98, comma 2, del D. Leg.vo 163/2006.
Al contrario, non passa il giudizio di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale connessa alla disposizione dell’art. 4 del Codice secondo cui le Regioni non possono prevedere e disporre una disciplina diversa da quella del codice dei contratti per alcune materie ed, in particolare in materia di:
a) qualificazione e selezione dei concorrenti;
b) procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
c) criteri di aggiudicazione;
d) subappalto;
e) poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
f) attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
g) stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
h) contenzioso.

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