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L'annullamento della gara determina la caducazione automatica del contratto di appalto

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3465 del 28 maggio u.s. ha affermato che, se dopo la stipulazione di un contratto di appalto, sopravviene una sentenza o un provvedimento di autotutela che annulla l'aggiudicazione, il contratto di appalto diviene retroattivamente inefficace.

In altri termini, la sentenza che annulla la procedura di aggiudicazione, o il provvedimento, di revoca o di annullamento in autotutela, dell'amministrazione appaltante, determina la caducazione immediata ed automatica del contratto di appalto. L'inefficacia del contratto conseguente alla sua caducazione non pregiudica, comunque, i diritti acquisiti dall'appaltatore per la parte di lavori eseguita.