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Deliberazione 30 luglio 2008 Autorità di vigilanza: contributi in sede di gara

Con la deliberazione 30 luglio 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 dello scorso 19 agosto, l`Autorita`per la vigilanza sui contratti pubblici valutando che, per effetto della innovazione introdotta dall’articolo 3, comma 4,  della deliberazione 24 gennaio 2008 secondo cui per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu` lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o piu` lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l`offerta in ragione del relativo importo”, si e` verificata una diminuzione dell`onere contributivo a carico dei soggetti economici a fronte di un sensibile e significativo aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti, che frequentemente ricorrono a gare articolate in lotti, ha rienuto di modificare detta disposizione.
 
L`Autorita`, in particolare,  proseguendo nella direzione della progressiva diminuzione del contributo, nel caso di gare per lotti, ha ritenuto opportuno modificare  le modalita` che dovranno essere osservate dalle stazioni appaltanti, confermando, invece, quelle che dovranno essere osservate dai soggetti economici, sopprimendo e sostituendo il suddetto comma 4 dell`articolo 3 della deliberazione 24 gennaio 2008 con il seguente:
``4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in piu` lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l`importo totale posto a base di gara ai sensi dell`art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o piu` lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

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