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Una sentenza del Tar del Lazio contraria ad una determinazione dell'A.V.LL.PP.

Una sentenza del Tar del Lazio contraria ad una determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 5185 del 3 giugno u.s. ha affermato che un'articolazione territoriale dell'Anas non può escludere, in via automatica, un'impresa che sia stata, precedentemente, esclusa da altro compartimento dello stesso ente, per intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale, in conseguenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori commissionatigli. Questo perché non vi sarebbe coincidenza tra il soggetto che ha bandito la gara e quello che ha proceduto alla risoluzione del contratto per essere stato vittima della grave negligenza e mala fede dell'impresa a cui aveva affidato i lavori. Nel caso di specie un'impresa aveva partecipato ad una gara bandita dal compartimento Anas di Bologna, ma era stata, in seguito, esclusa, poiché tra l'impresa in questione ed il compartimento Anas del Friuli Venezia Giulia era precedentemente intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale per grave inadempimento dell'impresa stessa. Il provvedimento di risoluzione era stato in seguito contestato di fronte al Tribunale di Roma. Afferma, pertanto, il Tar, che a giustificare l'esclusione dalla gara non vale il semplice richiamo della risoluzione contrattuale, ma la stazione appaltante dovrà verificare se nei confronti dell'atto di risoluzione l'impresa esclusa abbia instaurato un giudizio e, soprattutto, accertare quale sia l'effettiva responsabilità contrattuale dell'impresa stessa. L'Amministrazione appaltante non ha, infatti, tenuto conto che la questione relativa alla risoluzione era “sub iudice” ed ha “erroneamente attribuito all'atto assunto dall'Anas Spa Compartimento Friuli Venezia Giulia una valenza risolutiva e tranciante che il medesimo non poteva assumere alla luce dell'iniziativa giudiziaria assunta dalla controparte (l'impresa esclusa)”.

Il Consiglio fonda la propria pronuncia sulla considerazione che nel caso di enti organizzati in articolazioni territoriali (Anas, ministeri, Ferrovie dello Stato, ecc.) l'ente non dovrebbe essere considerato nel suo complesso, bensì ogni singola sua articolazione territoriale rappresenterebbe un'autonoma stazione appaltante. In questo senso il Tar del Lazio assume una posizione opposta a quella espressa dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale, con la determinazione n. 8 del 12 maggio 2004, si era espressa nel senso dell'unitarietà di struttura della stazione appaltante.