Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Tar Lazio: attestazione SOA necessaria e sufficiente per dimostrare i requisiti tecnici e finanziari

L’attestazione Soa è sufficiente per la partecipazione a una gara d’appalto mentre la richiesta da parte della stazione appaltante di requisiti aggiuntivi, che supera le categorie di specializzazione e le classifiche di importo indicate dal bando, deve ritenersi illegittima. Questo è quanto ha stabilito il Tar Lazio  con la sentenza 12218/2008 del 22 dicembre scorso.
 
Il Tar Lazio infatti ha accolto il ricorso di un partecipante ad una gara d’appalto per l’affidamento di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti trasportatori che ha impugnato il bando di gara.
Poiché l’attività veniva classificata come appalto di lavori, infatti, nel bando era richiesta la certificazione Soa OS4; oltre a tale attestazione però si richiedeva anche la dimostrazione che nel triennio precedente le imprese partecipanti alla gara avessero svolto servizi analoghi.

Il ricorso presentato da uno dei partecipanti riteneva illegittima la richiesta di requisiti aggiuntivi come la dimostrazione di aver svolto servizi analoghi in precedenza, oltre alla attestazione Soa.

Ed anche il Tar Lazio è stato della stessa opinione precisando che, ai sensi del Dpr 34/2000, la qualificazione rilasciata dalle Soa è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari all’affidamento dei lavori pubblici. Per l’appalto di lavori la stazione appaltante non può quindi richiedere requisiti aggiuntivi.

Residuano comunque, per i lavori pubblici sotto soglia e per gli appalti di servizi, casi in cui l’attestazione Soa non è obbligatoria, anche se prevista, o il regime di qualificazione è indipendente e a discrezione delle stazioni appaltanti.
 
Per scaricare il testo integrale della sentenza clicca qui