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Autorità di Vigilanza - parere n.15/2009 in materia di esclusione dalla gara

Dal Parere n. 15 del 29 gennaio 2009, emesso dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in merito ad una controversia tra una stazione appaltante e un'impresa partecipante si giunge alla conclusione che il mezzo postale non costituisce un sistema gravoso per i partecipanti ai bandi di gara quando l'amministrazione appaltante non definisce un tipo di spedizione obbligatoria da usare, e non rappresenta una limitazione al principio di partecipazione dei concorrenti.

 L'Autorità, in particolare, era stata chiamata a giudicare la validità dell'esclusione di una impresa dalla gara per una presunta violazione dei termini di consegna dell'offerta indicati nel bando di gara in quanto questa avrebbe consegnato la propria offerta direttamente presso gli uffici amministrativi contravvenendo così alla specifica del bando che chiedeva in via esclusiva l’utilizzo del mezzo postale e incorrendo nella esclusione dalla gara stessa.


L’Autorità, con la propria sentenza, ha confermato l'esclusione dell'impresa specificando che il bando era chiaro sul punto delle modalità di invio delle candidature e non lasciava spazio a dubbi interpretativi e che, comunque,l’impiego del servizio postale per presentare la candidatura non comportava un servizio gravoso per l'impresa partecipante, soprattutto ove il tipo di servizio postale da usare non sia specificato.

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