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Deliberazione n. 117/2004 dell'A.V.LL.PP. in tema di svincolo dalla cauzione di cui alla Merloni

Deliberazione n. 117/2004 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in tema di svincolo dalla cauzione di cui all'art. 30, comma 2 ter della Legge n. 109/94

Con Deliberazione n. 117/2004, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici risponde ai quesiti che erano stati formulati dall'ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici), in materia di svincolo della cauzione ai sensi dell'art. 30, comma 2-ter della Legge Merloni.

Il primo quesito si riferisce all'applicabilità dell‘art. 30, comma 2 ter della Legge n. 109/94 e successive modifiche, in tema di garanzie fideiussorie, esclusivamente ai lavori pubblici aggiudicati secondo le procedure dettate da tale legge.

In relazione a tale quesito, il Consiglio ritiene che la disciplina di cui all'articolo in oggetto trova applicazione a tutti i contratti stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 109/94, ovvero concessionari di lavori e di servizi pubblici, aziende speciali, e consorzi, società con capitale pubblico ed in particolare anche dai soggetti che operano nei settori speciali di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

Il secondo quesito è relativo alla data che deve essere considerata per avere la certezza che il lavoro pubblico a cui si riferisce la cauzione definitiva sia stato aggiudicato nel sistema della legge n. 109/1994 (il quesito sembra avere ad oggetto la decorrenza della norma di cui all'art. 30 della legge quadro).

La risposta dell'Autorità è che i meccanismi di svincolo della cauzione di cui all'art. 30, comma 2 ter della legge n. 109/94, introdotti dalla legge n. 166/2002, si applicano anche ai contratti in corso, non rilevando la vigenza di differenti discipline al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

Il terzo quesito riguarda l'individuazione in concreto della “documentazione analoga” agli stati di avanzamento dei lavori che, ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 2-ter della legge quadro, consentono all'appaltatore di esigere lo svincolo progressivo da parte del garante.

Con riferimento a tale questione la risposta è che al fine di individuare i “documenti analoghi”, di cui all'art. in oggetto, con i quali può legittimamente ottenersi lo svincolo della cauzione, occorre verificare se essa presenti le caratteristiche essenziali dei S.A.L. desumibili dall'art. 168 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ossia, il riassunto dello stato delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite e il relativo prezzo, con eventualmente allegato l'elenco dei nuovi prezzi e gli estremi dell'avvenuta approvazione.

Il quarto quesito quarto riguarda, invece, le modalità di autenticazione della suddetta “documentazione analoga”. Al riguardo la risposta è che la modalità di autenticazione della “documentazione analoga” di cui all'art. 30, comma 2 ter della legge n. 109/94 e s.m. è quella prevista nell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/00 e successive modifiche.

Il quinto quesito è relativo alla misura dello svincolo della cauzione; in particolare, è stato chiesto se la riduzione proporzionale della cauzione definitiva deve essere, di volta in volta, pari all'importo percentuale del singolo svincolo o pari al 75% di tale importo, fermo restando l'intangibilità dell'ultimo 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva, previsto dalla norma in esame. La risposta dell'Autorità è che relativamente alla commisurazione della percentuale dello svincolo, fermo rimanendo l'ultimo 25% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva, ogni svincolo deve valere percentualmente sull'importo della cauzione definitiva nella stessa misura in cui lo stato di avanzamento dei lavori riconosciuto si rapporti all' intera opera.