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Manovra Fiscale - Ravvedimento operoso "lieve" per tutti i tributi

L’art. 23, comma 31, D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”) modificando l’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ha esteso l’opportunità di usufruire del ravvedimento operoso “lieve” a tutti i tributi, mentre prima era possibile solo per quelli assistiti da garanzia.

È così possibile, dal 6 luglio 2011  il pagamento dell’omesso o ritardato versamento dovuto entro 15 giorni dal termine previsto con riduzione della sanzione edittale a 1/15 per ogni giorno di ritardo (2% al giorno), oltre a quanto previsto dall’art. 13, lett. a), D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione di 1/10 nel caso di pagamento degli interessi legali e sanzione ridotta, ossia 0,2% per ogni giorno di ritardo).

Questo il link alla Gazzetta Ufficiale.