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Approvato il Regolamento sull'utilizzo della posta elettronica certificata

Approvato il decreto che riconosce il valore legale dell’e-mail.

 

Il 28 gennaio u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto con il quale si attribuisce pieno valore legale alla posta elettronica. Il provvedimento chiarisce che una e-mail inviata con una speciale ricevuta di ricezione ha la stessa valenza di un lettera tradizionale spedita come raccomandata con avviso di ricevimento. Le e-mail certificate potranno essere scambiate sia tra privati che tra pubbliche amministrazioni. A garantire l’avvenuta esatta consegna della e-mail al destinatario saranno i gestori della posta iscritti in un apposito elenco tenuto presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione) a condizione che siano in possesso di determinati requisiti tra i quali un capitale sociale, interamente versato, pari ad un milione di euro.

 

Ma come avviene tutto ciò in concreto?

 

Il mittente invierà l’e-mail al proprio gestore della posta che, una volta che l’abbia acquisita comunicherà al mittente l’avvenuto ricevimento rilasciando un’apposita ricevuta elettronica.

 

Nel caso in cui il gestore della posta del mittente sia lo stesso del destinatario, l’operatore invierà il messaggio al destinatario e informerà il mittente dell’avvenuta consegna. Laddove, invece, i gestori siano diversi, il gestore del mittente invierà il messaggio all’operatore del destinatario. Costui lo manderà al destinatario e, una volta accertato che l’e-mail è stata ricevuta, ne informerà il mittente rilasciando la ricevuta. Precisiamo, comunque, che l’e-mail si intende ricevuta nel momento in cui il gestore accerti che questa è a disposizione del destinatario, anche se non l’ha ancora letta.

 

Qualora il messaggio non possa essere consegnato, il gestore ne darà comunicazione al mittente entro le 24 ore successive all’invio. Affinché l’e-mail abbia valore legale è necessario che il gestore sia certificato, e che il messaggio sia sottoscritto con la firma digitale avanzata.

 

Una volta che il messaggio sia giunto al destinatario e ne sia stata data comunicazione al mittente, i gestori dovranno tenere traccia delle operazioni effettuate per 30 mesi. In questo modo si garantisce, al mittente ed al destinatario che lo richiedano, di averne una copia.

 

I gestori sono tenuti a verificare l’eventuale presenza di virus nella e-mail. Il gestore (del mittente o del destinatario) che lo rinvenga dovrà darne comunicazione al mittente e bloccare la trasmissione.

 

Per completezza ricordiamo che:

 

  • firma digitale è un tipo particolare di firma elettronica qualificata che si basa su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, l’una pubblica e l’altra privata, che permette al titolare mittente, tramite la chiave privata, ed al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e verificare la provenienza nonché l’integrità di uno o più documenti elettronici;

 

  • firma elettronica è l’insieme dei dati in forma elettronica allegati o connessi, tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

 

  • firma elettronica avanzata è la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi su cui il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati a cui si riferisce, in modo tale da permettere di accertare se i dati siano stati in seguito modificati;

 

  • firma elettronica qualificata è basata su un certificato qualificato, creata attraverso un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

 

  • certificato qualificato è un insieme di informazioni che creano una stretta ed affidabile correlazione tra una chiave pubblica e i dati che identificano il titolare.

Per consultare il testo del DPR:

http://www.geonetwork.eu/leggi/DPR28gennaio.pdf