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Manovra fiscale: proroga ai termini per l’accatastamento dei fabbricati rurali

Il Decreto Legge 201/2011, dato atto di tutte le contestazioni e le critiche sollevate dal DL 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011 che prevedeva per il 30 settembre 2011 il termine ultimo per la presentazione della domanda di variazione catastale per l’attribuzione della categoria A/6 alle unità abitative e D/10 agli immobili rurali ad uso strumentale, per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ha previsto, all’art. 13, la posticipazione del termine per la presentazione della domanda di variazione al 31 marzo 2012.

Conseguentemente l’Agenzia del Territorio provvederà al riconoscimento della ruralità dei fabbricati entro il 30 giugno 2012, mentre in assenza di pronuncia da parte dell’amministrazione, il contribuente potrà assumere in via provvisoria per ulteriori dodici mesi l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta

Ecco il nuovo testo del DL 70/2011 convertito in L.106/2011, così come modificato dall’intervento dell’ultima manovra fiscale.

“Art. 7

2-bis - Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011 31 marzo 2012, deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 1994, e successive modificazioni.

2-ter - Entro il 20 novembre 2011 30 giugno 2012, l’Agenzia del territorio, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l’attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l’amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l’avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall’amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012  30 giugno 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.”