Centrostudi

Articoli e approfondimenti sulle ultime normative

Approvato il DL semplificazioni e sviluppo - novità negli appalti

Il Consiglio dei Ministri in data 3.2 u.s. ha approvato il decreto-legge “semplificazioni e sviluppo”, snellendone notevolmente la mole rispetto alle prime versioni.

Tra le novità:

La dichiarazione unica di conformità degli impianti termici:

“Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di
dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede
dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo
l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in
caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.”



La banca dati nazionale dei contratti pubblici:

In materia di appalti pubblici è prevista la istituzione di una banca dati nazionale presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture tesa a favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa.

La responsabilità solidale negli appalti:

“L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal
seguente:
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il
limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando
escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell’inadempimento.”.


Si attende ora la firma del decreto e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.